Articolo 394 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Capacità dell'emancipato
Dispositivo
L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione [320], [374], [1572] (1).
Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali (2) sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto [75] c.p.c.] (3).
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione [374], oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (4).
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale (5) [78] c.p.c.] a norma dell'ultimo comma dell'articolo [320] [395], [732] c.p.c.].
Note
(1) Il presente articolo disciplina esclusivamente gli atti a contenuto patrimoniale che può compiere il minore, da solo o assistito ed autorizzato; diversamente, egli sarà pienamente capace per tutti gli atti di carattere personale.
(2) La norma si riferisce alle somme di denaro di notevole ammontare, che non rappresentano gli interessi di altro capitale.
(3) Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono tanto l'assistenza del curatore (mediante consenso all'atto) quanto l'autorizzazione del giudice tutelare. Si parla pertanto, per tale fusione di volontà, di atto complesso ineguale (così Mazzacane). Per altri (tra tutti, Bianca) si parla di autorizzazione privata del curatore che riveste la funzione di requisito esterno dell'atto.
(4) Una parte di questo comma è stata soppressa dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(5) Il curatore speciale dovrà solamente esprimere la propria valutazione sull'opportunità di compiere il descritto atto potenzialmente generante un conflitto di interessi.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 12531/2015
Nei confronti delle persone inabilitate, che devono stare in giudizio con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione ha carattere complesso in quanto può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., analogicamente applicabile, per identità di "ratio", alla cartella di pagamento, la notifica al solo inabilitato, che non sia effettuata pure nei confronti del curatore, è giuridicamente inesistente, non assumendo rilievo la mancata indicazione della curatela nelle dichiarazioni dei redditi, atteso che è onere dell'Amministrazione individuare la persona che ha la rappresentanza dell'incapace. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Puglia, 28/05/2008).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 12531 del 17 giugno 2015)
2Cass. civ. n. 1773/2015
Il curatore dell'inabilitato non assume il ruolo né di rappresentante legale né di sostituto processuale dell'incapace, ma svolge solo funzioni di assistenza e di supporto, sicché, in caso di citazione in giudizio del solo curatore, è radicalmente invalida la sentenza pronunciata a conclusione di un procedimento parimenti nullo.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 1773 del 30 gennaio 2015)
3Cass. civ. n. 6985/2011
Nei confronti delle persone inabilitate che devono stare in giudizio con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione ha carattere complesso in quanto può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza. Ne consegue che, qualora il decreto ingiuntivo a carico dell'inabilitato non venga notificato pure al curatore, si verifica non una mera nullità ma una giuridica inesistenza della notificazione, produttiva dell'inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ. (Rigetta, Trib. Trento, 05/05/2005).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6985 del 25 marzo 2011)
4Cass. civ. n. 9217/2010
In tema di capacità processuale dell'inabilitato, l'assistenza del curatore è necessaria anche quando l'attività processuale della parte assuma i caratteri dell'atto di ordinaria amministrazione, perché, a prescindere dalla opinabilità della qualificazione in tali termini dell'attività nel processo, l'art. 394, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 424 c.c., stabilisce che l'inabilitato può stare in giudizio con l'assistenza del curatore, senza distinguere a seconda dell'attività che egli intenda svolgere.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 9217 del 19 aprile 2010)
5Cass. civ. n. 903/1972
Fra gli atti che il minore emancipato è capace di compiere con l'assistenza del curatore, l'art. 394, secondo comma, c.c. enuncia esplicitamente lo «stare in giudizio sia come attore che come convenuto». Anche da un punto di vista strettamente processuale, quindi, l'emancipato ha la capacità di stare in giudizio ed al curatore spetta soltanto l'assistenza, con la conseguenza che è solo al minore, soggetto del rapporto processuale, che spetta il diritto di proporre impugnazione e non al curatore che, non essendo il rappresentante, potrebbe agire in giudizio soltanto facendo valere nel processo in proprio nome un diritto altrui, cioè quale sostituto processuale: il che è escluso, in quanto la sostituzione processuale non è ammessa se non nei casi espressamente previsti dalla legge.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 903 del 24 marzo 1972)
6Cass. civ. n. 2074/1970
Nelle cause concernenti rapporti di natura non patrimoniale, il minore emancipato può stare in giudizio senza l'assistenza del curatore(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2074 del 19 ottobre 1970)