Articolo 431 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca
Dispositivo
La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione [429] produce i suoi effetti appena passata in giudicato [324] c.p.c.] (1).
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione [133] c.p.c.] della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [432].
Note
(1) Automatico effetto della pronuncia e del successivo passaggio in giudicato della sentenza sarà:- per l'interdetto, il (ri)acquisto della capacità di agire, e- per l'inabilitato, l'ampliamento della stessa capacità prima ablata con sentenza.Inoltre, vi sarà la conseguente perdita del potere di rappresentanza prima in capo al tutore, o la perdita del potere di assistenza in capo al curatore del (già) inabilitato.