Articolo 432 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione
Dispositivo
L'autorità giudiziaria [712], [720] c.p.c.] che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare (1) l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.
Si applica anche in questo caso, il primo comma dell'articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione [426] compiuti dall'inabilitato [415] dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione [429], possono essere impugnati [427] solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [324] c.p.c.].
Note
(1) Tale pronuncia avrà natura dichiarativa, e la eventuale conversione potrà avvenire solo diminuendo gli effetti del precedente provvedimento (non quindi ampliando l'inabilitazione - anzichè revocandola, come richiesto dalle parti - in interdizione).