Articolo 436 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligo tra adottante e adottato

Dispositivo

L'adottante [291] deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori [legittimi o naturali] di lui [433] n. 3] (1).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 170 della L. 19 maggio 1975 n. 151.Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha totalmente parificato i figli naturali a quelli legittimi.