Articolo 437 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligo del donatario

Dispositivo

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria [438] co. III, [785], [801] (1).

Note

(1) Il fondamento dell'obbligo primario (poiché vi è la precedenza su ogni altro obbligato) di colui che abbia ricevuto una donazione (non rimuneratoria od obnuziale, di cui all'art. 785 del c.c.) consiste nel rapporto di gratitudine che si è di tal guisa instaurato.Per quanto concerne ilquantum, la prestazione dovrà avvenire nei limiti del valore della donazione tuttora esistente nel patrimonio del donatario-debitore (come previsto dal successivo articolo).