Articolo 438 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Misura degli alimenti

Dispositivo

Note

(1) Il primo presupposto è lo stato di bisogno (incolpevole) dell'alimentando, ossia la carenza e/o limitatezza delle risorse indispensabili al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.Ad esso è correlata l'incapacità di provvedere al proprio sostentamento tale da consentire un mantenimento (ad es. mediante esplicazione di attività lavorativa, impedita da invalidità al lavoro per incapacità fisica).

(2) La capacità economica dell'obbligato risulta fondamentale perché è ad essa che dovrà ancorarsi la condizione economica complessiva, dovendosi soddisfare le esigenze ed i fabbisogni tanto della famiglia dell'alimentante quanto dell'alimentando.

(3) Gli alimenti verranno versati in proporzione, ovviamente, al bisogno dell'alimentando, su cui incombe l'onere della prova dell'an e del quantum, mentre all'obbligato competerebbe il diverso onere circa l'impossibilità economica.

(4) Tale ultimo comma costituisce un limite alla prestazione erogabile; viene fatto salvo il caso del perimento del bene per causa non imputabile al donatario-debitore-alimentante, mentre opererà la surrogazione (art. 1201 del c.c.) qualora vi sia stato trasferimento del bene.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 33789/2022

2Cass. civ. n. 9415/2017

3Cass. civ. n. 25248/2013

4Cass. civ. n. 9432/1994

5Cass. civ. n. 1099/1990

6Cass. civ. n. 656/1977

7Cass. civ. n. 1239/1975