Articolo 445 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Decorrenza degli alimenti

Dispositivo

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale [163] c.p.c.] o dal giorno della costituzione in mora [1219] dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale [2948] n. 2] (1).

Note

(1) La nascita del diritto è subordinata all'iniziativa dell'avente bisogno; gli effetti della sentenza decorrono dal giorno della domanda giudiziale, o dal giorno della previa domanda stragiudiziale di costituzione in mora dell'obbligato (cui sia seguita la domanda giudiziale di verifica dei presupposti legittimanti l'obbligazione).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 113/2003

In caso di revisione dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il giudice può stabilire che il nuovo importo dello stesso decorra dalla data della domanda di revisione, e non da quella della decisione su di essa, in analogia con quanto dispone l'art. 445 c.c. per le pronunce in tema di alimenti, al pari delle quali quelleexart. 9 cit. hanno natura non costitutiva, ma determinativa dell'entità della somministrazione di denaro connessa a unostatus(di coniuge divorziato) del quale la parte è già titolare, e in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 113 del 9 gennaio 2003)

2Cass. civ. n. 4833/1988

Qualora i bisogni dell'avente diritto agli alimenti vengano per intero soddisfatti da uno soltanto dei condebitoriex lege, questi può esercitare il regressopro quotaverso il coobbligato senza necessità di una preventiva diffida ad adempiere, tenuto conto che le disposizioni dell'art. 445 c.c., in tema di decorrenza degli alimenti solo dalla domanda giudiziale (o dalla costituzione in mora, se seguita entro sei mesi dalla domanda giudiziale), riguardano esclusivamente il rapporto diretto con il creditore e non sono estensibili alla suddetta azione di regresso, la quale è riconducibile alle regole dell'utile gestione (considerando che l'intento di gestire l'affare altrui, in difetto di un'opposizione dell'interessato, è insito nella consapevolezza del carattere cogente del relativo obbligo).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4833 del 9 agosto 1988)

3Cass. civ. n. 5763/1981

In tema di separazione personale dei coniugi, l'obbligo del marito di provvedere al mantenimento della moglie decorre dalla data della domanda, in applicazione del principio generale stabilito per gli alimenti dall'art. 445 c.c., e permane immutato sino a quando non intervengano fatti modificativi della situazione economica dell'uno, dell'altro o di entrambi i coniugi.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5763 del 31 ottobre 1981)

4Cass. civ. n. 3525/1968

Le obbligazioni alimentari da negozio giuridico si sottraggono ai principi sulla decorrenza fissati dall'art. 445 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3525 del 25 ottobre 1968)