Articolo 446 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assegno provvisorio

Dispositivo

(1)Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati [1292], a carico di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri [282] c.p.c.] (2).

Note

(1) Il comma è stato così modificato dall'art. 142 del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, che ha istituito la figura del giudice unico di primo grado sopprimendo la figura del pretore.

(2) Circa i presupposti della figura in esame, si evidenzia come tale tipo di assegno possa essere chiesto e concesso unicamente quando la parte che lo invoca rientri in una della categorie di persone obbligate a somministrare gli alimenti e si discuta delle condizioni di cui all'art. 438 del c.c..L'ordinanza sarà un provvedimento interinale e modificabile dal giudice, non reclamabile e destinato a venire inglobato nella sentenza che fisserà gli alimenti.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 770/2020

L'onere probatorio dello stato di bisogno e di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento grava sul coniuge che richiede la prestazione alimentare ex art. 446 c.c.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 770 del 16 gennaio 2020)

2Cass. civ. n. 1040/1977

L'ordinanza, con la quale il pretore od il presidente del tribunale, in applicazione dell'art. 446 c.c., fissano un assegno provvisorio di alimenti, può essere posta in esecuzione nei confronti dell'obbligato solo previa notificazione al medesimo con la formula esecutiva, ai sensi degli artt. 475 e 479 c.p.c. Un esonero da detto adempimento, infatti, non è previsto da alcuna norma di legge, né può evincersi dalla natura del provvedimento, il quale mira esclusivamente a tutelare le esigenze dell'alimentando in corso di causa, e non ha carattere cautelare in senso proprio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1040 del 16 marzo 1977)

3Cass. civ. n. 3000/1972

Il provvedimento col quale il Presidente del tribunale disponga, anche fuori della pendenza del giudizio alimentare di merito, la concessione di un assegno alimentare provvisorio, non ha natura decisoria e definitiva e, come tale, non è impugnabile con ricorso in Cassazioneexart. 111 della Costituzione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3000 del 11 ottobre 1972)

4Cass. civ. n. 2348/1970

Il provvedimento, con cui il Presidente del tribunale dispone la corresponsione di un assegno alimentare provvisorio, non è suscettibile di ricorso per cassazioneexart. 111 Costituzione, rimanendo aperta la regolamentazione della prestazione alimentare, nell'ampio senso che colui a carico del quale l'assegno è stato posto, conserva la duplice possibilità di fare riesaminare, in sede di pronuncia definitiva l'ane ilquantumdella detta prestazione e di riversarla, se del caso, sugli altri obbligati.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2348 del 11 novembre 1970)