Articolo 447 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inammissibilità di cessione e di compensazione

Dispositivo

Note

(1) La norma sancisce l'indisponibilità del diritto, che - come detto - è personalissimo quindi intrasmissibile ed inalienabile, irrinunciabile, impignorabile, non esercitabile in via surrogatoria.L'unica possibilità di prescrittibilità è prevista per le prestazioni arretrate (che il co. II fa ritenere non compensabili) una volta decorsi i 5 anni.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 9686/2020

2Cass. civ. n. 10362/1997

3Cass. civ. n. 9641/1996

4Cass. civ. n. 6519/1996