Articolo 447 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inammissibilità di cessione e di compensazione

Dispositivo

Il credito alimentare non può essere ceduto [1260] (1).

L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione [1241], neppure quando si tratta di prestazioni arretrate [545] c.p.c.].

Note

(1) La norma sancisce l'indisponibilità del diritto, che - come detto - è personalissimo quindi intrasmissibile ed inalienabile, irrinunciabile, impignorabile, non esercitabile in via surrogatoria.L'unica possibilità di prescrittibilità è prevista per le prestazioni arretrate (che il co. II fa ritenere non compensabili) una volta decorsi i 5 anni.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 9686/2020

Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447, comma 2, c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9686 del 26 maggio 2020)

2Cass. civ. n. 10362/1997

Laregula iurisdettata dall'art. 447 c.c., che esclude la facoltà di cedere il credito alimentare, ovvero di opporre in compensazione, da parte dell'obbligato agli alimenti, un controcredito di diversa natura, deve ritenersi norma diius singularee, come tale, inapplicabile alle obbligazioni alimentari sorte nonex lege, ma in via convenzionale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10362 del 22 ottobre 1997)

3Cass. civ. n. 9641/1996

In materia di prestazioni alimentari, la retroattività delle statuizioni della decisione d'appello va contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, nel senso che chi abbia ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni stabilite nella pronuncia di primo grado, non è tenuto a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione quanto ricevuto a tale titolo. Pertanto, il soggetto obbligato, ove abbia corrisposto le somme poste a suo carico nella pronuncia di primo grado, non può ripeterle sulla base delle statuizioni a lui più favorevoli della sentenza di appello, né può rifiutare le prestazioni dovute in base a questa, opponendo in compensazione le maggiori somme versate in forza della pronunzia di primo grado, ostandovi i menzionati principi di irripetibilità e non compensabilità in materia alimentare; viceversa, in base al principio della retroattività della decisione d'appello, ove il soggetto obbligato non abbia corrisposto, per periodi anteriori alla decisione stessa, le somme poste a suo carico dalla pronuncia riformata, non può essere costretto ad adempiervi, essendo ormai tenuto unicamente, anche per il passato, a corrispondere quanto stabilito dalla sentenza di secondo grado.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9641 del 5 novembre 1996)

4Cass. civ. n. 6519/1996

Il credito dell'assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, ai sensi dell'art. 156 c.c., avendo la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo, n. 5 e 447 c.c., non opera la compensazione legale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6519 del 19 luglio 1996)