Articolo 1184 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Termine

Dispositivo

Note

(1) La norma si riferisce al termine di adempimento, che regola il tempo della prestazione, quale, ad esempio, quello con cui si stabilisce la data per di consegna di un bene. Esso si distingue è dal termine di efficacia, che limita nel tempo l'efficacia del contratto, stabilendo, ad esempio, che il contratto di locazione produrrà effetti da una certa data.

(2) Se il termine è a favore del solo debitore, si parla di credito inesigibile ma eseguibile: il creditore non può pretendere l'adempimento prima della scadenza mentre il debitore può, prima del termine, adempiere o costituire in mora il creditore che rifiuti di ricevere la prestazione (v.1185,1206 c.c.).

(3) Se il termine è a favore del solo creditore, il credito è esigibile ma non eseguibile: l'offerta di adempimento prima della scadenza non è valida mentre il creditore può sempre chiedere l'esecuzione. È il caso, ad esempio, del contratto di deposito (v.1771 c.c.).

(4) In tal caso si parla di prestazione ineseguibile ed inesigibile.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 19116/2025

2Cass. civ. n. 9673/2025

3Cass. civ. n. 9529/2025

4Cass. civ. n. 5987/2023

5Cass. civ. n. 30185/2022

6Cass. civ. n. 7450/2018

7Cass. civ. n. 1947/2018

8Cass. civ. n. 22904/2014

9Cass. civ. n. 22904/2013

10Cass. civ. n. 14429/2001

11Cass. civ. n. 4339/1985

12Cass. civ. n. 6553/1981