Articolo 1185 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pendenza del termine

Dispositivo

Note

(1) Credito esigibile ma non eseguibile.

(2) Se il debitore paga erroneamente prima della scadenza del termine ovvero versa in incapacità naturale (v.428 c.c.) al momento in cui adempie, egli può agire per la ripetizione dell'indebito.

(3) La norma si applica anche alle obbligazioni che non hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.

(4) L'arricchimento si verifica poichè il creditore riceve una somma prima della scadenza dell'obbligazione e su questa somma maturano interessi legali (1282 c.c.), che non gli spettano se non dal giorno in cui l'adempimento è dovuto.