Articolo 1187 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Computo del termine
Dispositivo
Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo [2963].
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
È salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 9572/2015
La trascrizione del pignoramento immobiliare rileva quale atto integrativo della sua efficacia, mirando ad assicurare che la vendita o l'assegnazione forzata siano opponibili ai terzi, sicché al termine per la rinnovazione della trascrizione si applica la disposizione, di carattere generale giusta gli artt. 1187, secondo comma, cod. civ. e 155, quarto comma, cod. proc. civ., concernente la proroga di diritto del giorno di scadenza, se festivo, al primo giorno seguente non festivo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9572 del 12 maggio 2015)
2Cass. civ. n. 11391/1995
L'art. 1187 c.c. — il quale, richiamando l'art. 2963 c.c., prevede la proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni scadenti in giorno festivo al giorno seguente non festivo — costituisce una norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, come tale, anche alle obbligazioni tributarie (nella specie, agli adempimenti previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 602 del 1973 per i versamenti delle ritenute fiscali sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattoria), pur in mancanza di un esplicito richiamo o di un'espressa disposizione analoga nelle singole leggi d'imposte. (Principio affermato in relazione ad ipotesi antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 330 del 1994, convertito nella L. n. 473 del 1994, il quale ha stabilito che «il pagamento di ritenute alla fonte, d'imposte, tasse contributi erariali, regionali e locali, il cui termine scade di sabato o di giorno festivo, è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo»).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11391 del 2 novembre 1995)