Articolo 1186 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Decadenza dal termine

Dispositivo

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore [1184], il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio (1), le garanzie che aveva date [2743], [2813] o non ha dato le garanzie che aveva promesse (2).

Note

(1) Il riferimento testuale al "fatto proprio" del debitore apre la questione se sia necessario che questi versi in colpa.

(2) Ad esempio, alienando l'immobile ipotecato o omettendo di stipulare una fideiussione.

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. civ. n. 25376/2024

In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene (nella specie, ravvisata nella notifica dell'atto di precetto al mutuatario inadempiente).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25376 del 23 settembre 2024)

2Cass. civ. n. 24720/2024

In un contratto di mutuo fondiario, la prescrizione del diritto del creditore decorre dalla scadenza dell'ultima rata, a meno che il creditore non comunichi formalmente al debitore insolvente l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto o dall'art. 1186 c.c. Tale comunicazione equivale a una manifestazione di volontà di risolvere il contratto e anticipare l'esigibilità del credito; in assenza di tale comunicazione, la prescrizione non può considerarsi decorso prima della notifica dell'atto di precetto.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24720 del 16 settembre 2024)

3Cass. civ. n. 16163/2024

La posizione del debitore nei confronti del terzo surrogato rimane immutata rispetto a quella nei confronti del creditore originario; il debitore può quindi opporre al terzo surrogato le stesse eccezioni relative alla validità ed efficacia dell'accordo transattivo stipulato con il creditore originario.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16163 del 11 giugno 2024)

4Cass. civ. n. 14702/2024

In tema di mutuo fondiario, l'inadempimento del mutuatario, privo dei requisiti che consentono il ricorso al rimedio risolutorio speciale ex art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non impedisce all'istituto di credito di invocare la clausola contrattuale, che preveda la decadenza dal beneficio del termine, purché deduca e dimostri il concreto verificarsi di uno dei presupposti alternativi di cui all'art. 1186 c.c., quali la sopravvenuta insolvenza del debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda della banca, la quale, pur essendosi correttamente avvalsa della clausola di decadenza dal beneficio del termine, poiché il ritardo nel pagamento delle rate non era ripetuto per sette volte, non aveva allegato e provato l'insolvenza del mutuatario).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 14702 del 27 maggio 2024)

5Cass. civ. n. 17362/2023

L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17362 del 16 giugno 2023)

6Cass. civ. n. 12216/2023

Il credito relativo all'assegno mensile di mantenimento (riconosciuto nel giudizio di separazione o di divorzio) matura periodicamente e non è un credito unico ripartito in ratei con diverse e successive scadenze; perciò, i ratei non ancora maturati non costituiscono crediti attualmente esistenti, ma inesigibili in quanto sottoposti a termine di scadenza, bensì crediti futuri ed eventuali (in quanto non ancora venuti ad esistenza), sicché non sono configurabili i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1186 c.c. in tema di decadenza dal beneficio del termine.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12216 del 8 maggio 2023)

7Cass. civ. n. 11437/2022

In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 11437 del 8 aprile 2022)

8Cass. civ. n. 2411/2022

La disposizione dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, ai fini del superamento del limite minimo di fallibilità di cui all'art. 15 l.fall., non scaduto il residuo prezzo relativo alla cessione di quote nella quale le parti avevano stabilito che la decadenza dal beneficio del termine operasse soltanto in caso di mancato pagamento di due rate di prezzo, in quanto evento non ancora verificatosi al momento della decisione).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 2411 del 27 gennaio 2022)

9Cass. civ. n. 20042/2020

La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/03/2014).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 20042 del 24 settembre 2020)

10Cass. civ. n. 23093/2016

Ai fini dell'operatività della decadenza dal beneficio del termine, l'interruzione dei pagamenti rateali non integra le condizioni previste dall'art. 1186 c.c., essendo necessario che ricorra l'insolvenza o la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal debitore. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mancato pagamento da parte del lavoratore delle rate, oggetto di una conciliazione, costituisse di per sé una condizione sufficiente per il verificarsi della decadenza e per esigere l'intera prestazione).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 23093 del 11 novembre 2016)

11Cass. civ. n. 24330/2011

Agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma.–Lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la legittimità della richiesta di decadenza del debitore dal beneficio del termine, avendo valutato che il mancato versamento di alcune rate di prezzo di una compravendita, accompagnato dalla spedizione di una lettera da parte del debitore, che motivava il rifiuto di onorare le rate del debito con riferimento specifico a pretesi inadempimenti della creditrice, non costituisse, di per sé, segno rivelatore di uno stato di sbilancio economico).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24330 del 18 novembre 2011)

12Cass. civ. n. 12126/2008

Lo stato di insolvenza che rileva, ai sensi dell'art. 1186 c.c., ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine non richiede una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni ; tale accertamento ha natura di apprezzamento di fatto ed incorre nel vizio di insufficiente motivazione il giudice di merito che si limiti, sul punto, ad evidenziare una generica difficoltà di un'impresa commerciale ad agire sul mercato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12126 del 14 maggio 2008)

13Cass. civ. n. 3024/1995

L'ammissione dell'imprenditore alla procedura di amministrazione controllata ai sensi dell'art. 1871. fall. - il cui presupposto e la temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni - comporta la decadenza del medesimo dal beneficio del termine, prevista dall'art. 1186 c.c. con riferimento all'ipotesi in cui il debitore sia divenuto insolvente, non sussistendo incompatibilità tra tale decadenza e il cosiddetto blocco dei pagamenti che caratterizza la procedura di amministrazione controllata, dato che in realtà questa preclude solo, per i titoli o le cause anteriori alla data del decreto dei tribunale, le azioni esecutive sul patrimonio del debitore, senza incidere sull'esigibilità dei crediti, sulla conseguenziale decorrenza degli interessi e sull'ammissibilità di azioni giudiziarie di cognizione, tanto di accertamento che di condanna. (Nella specie sulla base del principio esposto la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto del creditore di far valere una garanzia fideiussoria a seguito dell'ammissione alla amministrazione controllata del debitore principale).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3024 del 15 marzo 1995)

14Cass. civ. n. 9307/1994

La disposizione di carattere generale dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti e non è, dunque, applicabile nel contratto di apertura di credito bancario a termine, in cui, ai sensi dell'art. 1845 c.c., il recesso della banca prima della scadenza del termine è possibile per giusta causa o quando sia stato previsto dalle parti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9307 del 9 novembre 1994)

15Cass. civ. n. 5371/1989

La decadenza del debitore dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo invece, perché la decadenza si verifichi, che il creditore richieda l'immediato adempimento. Tale richiesta — che non postula una preventiva delibazione giurisdizionale sulla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della citata norma e può ritenersi effettuata con la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito o con il ricorso per ingiunzione — integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5371 del 5 dicembre 1989)

16Cass. civ. n. 1343/1978

Il diritto del creditore di avvalersi della decadenza del debitore dal beneficio del termine e di esigere immediatamente la prestazione ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda od il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, con la conseguenza che la sentenza od il decreto che accolgano quella domanda o ricorso devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (salva la possibilità del debitore, nel caso di decreto ingiuntivo, di contestare la sussistenza in sede di opposizione). Lo stato di insolvenza, che, ai sensi dell'art. 1186 c.c., rileva al fine della decadenza del debitore dal beneficio del termine, non richiede un assoluto e definitivo dissesto del debitore medesimo, essendo sufficiente il verificarsi di uno squilibrio della sua situazione patrimoniale, il quale si traduca nell'impossibilità di fronteggiare regolarmente le proprie obbligazioni cambiarie.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1343 del 17 marzo 1978)

17Cass. civ. n. 1750/1976

Lo stato di insolvenza che, a norma dell'art. 1186 c.c., faculta il creditore ad esigere immediatamente la prestazione, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, e la quale rende verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di far fronte ai propri impegni; poiché la finalità perseguita con detta norma è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, con l'accelerare l'esecuzione dell'obbligazione, non può dubitarsi che l'insolvenza ivi prevista non postula necessariamente un collasso economico, ma solo l'impotenza a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La domanda di pagamento immediato, proposta dal creditore ai sensi dell'art. 1186 c.c., non è subordinata ad una preventiva pronunzia costitutiva relativamente alla decadenza del debitore dal termine, poiché la sentenza o il decreto ingiuntivo che accolgono quella domanda espressamente o implicitamente riconoscono avverata la condizione dell'insolvenza, che non ha bisogno né di espressa domanda di accertamento, né di esplicita declaratoria, potendosi ritenere virtualmente proposta e virtualmente accolta siffatta domanda nel provvedimento di condanna a pagare il debito, salvo il diritto del debitore a far valere, (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1750 del 18 maggio 1976)