Articolo 1202 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Surrogazione per volontà del debitore

Dispositivo

Note

(1) Affinché si configuri la "surroga per imprestito" è necessario che il debitore stipuli un contratto di mutuo (1813 c.c.) al fine specifico di estinguere l'obbligazione. In tal caso la surroga è valida anche senza il consenso del creditore.

(2) Questo periodo elenca i presupposti necessari perché la surrogazione abbia effetto, posti a tutela anche del creditore surrogato.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 7830/2025

2Cass. civ. n. 7217/2009