Articolo 1202 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Surrogazione per volontà del debitore
Dispositivo
Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo (1).
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni (2):
Note
(1) Affinché si configuri la "surroga per imprestito" è necessario che il debitore stipuli un contratto di mutuo (1813 c.c.) al fine specifico di estinguere l'obbligazione. In tal caso la surroga è valida anche senza il consenso del creditore.
(2) Questo periodo elenca i presupposti necessari perché la surrogazione abbia effetto, posti a tutela anche del creditore surrogato.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 7830/2025
La surrogazione della committente, che ha eseguito il pagamento dei debiti della società appaltatrice verso i suoi dipendenti, determina il subingresso della stessa a titolo particolare nelle pretese privilegiate dei dipendenti verso la loro società datrice fallita, beneficiando delle relative garanzie personali; tale subingresso ha, tuttavia, effetti giuridici differenti, dal punto di vista della natura chirografaria o privilegiata del credito, in ragione della differente causa del credito che il solvens ha acquisito e che, per un verso, nei confronti della datrice di lavoro ha carattere privilegiato mentre, per altro verso, il distinto credito avente il proprio fondamento causale nell'obbligazione di garanzia, in assenza di specifica attribuzione normativa, ha carattere chirografario. (Fattispecie nella quale, dopo il fallimento all'estero della società appaltatrice e quello della sua controllante avente sede in Italia, la committente è stata ammessa al passivo della prima in privilegio ed allo stato passivo della seconda, in forza della garanzia che aveva prestato in favore della controllata, in via chirografaria).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7830 del 24 marzo 2025)
2Cass. civ. n. 7217/2009
In tema di pagamento con surrogazione per volontà del debitore in una obbligazione solidale, l'avvenuta sostituzione del creditore originario con il creditore surrogato per effetto del pagamento effettuato da uno dei condebitori solidali non muta la posizione degli altri condebitori solidali, ai quali il surrogato può chiedere il pagamento dell'intero, in quanto la surrogazione determina la successione nel lato attivo dell'obbligazione solidale, attesa l'unicità dell'obbligazione, indipendentemente dalla configurabilità di distinti rapporti tra i singoli condebitori ed il creditore, i quali rilevano esclusivamente nei rapporti interni tra coobbligati, e possono dar luogo ad diritto di regresso (art. 1299 c.c.) ed alla surrogazione legale (art. 1203, primo comma, n. 3 c.c.) a vantaggio del condebitore escusso dal surrogato.–In tema di pagamento con surrogazione per volontà del debitore, la riserva del debitore - contenuta nella quietanza rilasciata dal creditore - di ripetere quanto pagato con tale modalità nel caso in cui il pagamento risultasse non dovuto, non incide sulla efficacia della surrogazione, atteso che le riserve manifestate dal debitore all'atto del pagamento non fanno venir meno il carattere satisfattorio della prestazione effettuata, essendo il comportamento dell'adempiente il solo presupposto logico-giuridico della sostituzione del creditore e non rilevando, salvo casi eccezionali, le intenzioni e gli stati soggettivi del debitore, né vertendosi in ipotesi di novazione dell'obbligazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7217 del 25 marzo 2009)