Articolo 1203 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Surrogazione legale

Dispositivo

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

Note

(1) Il surrogante può sostituirsi ad un creditore che gli sarebbe preferito in ragione del suo credito liquidandolo e assumendone il grado e l'eventuale garanzia, pur se il surrogante sia un chirografario.

(2) L'ipotesi riguarda l'acquirente di un immobile ipotecato che, estinguendo l'ipoteca, si sostituisce al terzo, nel cui favore era stata costituita, nel rapporto col debitore-alienante.

(3) E' il caso, ad esempio, del condebitore solidale che, adempiendo l'intera obbligazione, estingue il debito e subentra nella posizione che aveva il creditore vero gli altri condebitori.E' invece tenuto per altri, ad esempio, il fideiussore (v.1936 c.c.).

(4) Se l'eredità è accettata conbeneficio d'inventarioessa costituisce patrimonio distinto rispetto a quello dell'erede: in tal caso, quindi, la surrogazione riguarda il soggetto rispetto al patrimonio di cui egli stesso è diventato erede.

(5) Si veda l'art. 82, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario).

Massime giurisprudenziali (33)

1Cass. civ. n. 24236/2025

In tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, anche se poi le opere siano state realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, salvo diversa convenzione tra venditore e compratore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24236 del 30 agosto 2025)

2Cass. civ. n. 15634/2025

In sede di opposizione avverso decreto ingiuntivo, va riconosciuta la legittimazione ad agire alla società accomandataria se la domanda originaria si riferisce tanto alla posizione di socio accomandatario quanto a quella di fideiussore, e ciò in forza dei diritti derivanti dalla surrogazione ex art. 1203 c.c. e dalla qualità di co-debitore.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 15634 del 11 giugno 2025)

3Cass. civ. n. 11249/2025

La surrogazione dell'assicuratore sociale configura una successione a titolo particolare del solvens nel diritto di credito vantato dall'accipiens nei confronti di un terzo, che si realizza ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario (il danneggiato) a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell'assicuratore, poiché la perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 11249 del 29 aprile 2025)

4Cass. civ. n. 8892/2025

Il pagamento del debito ipotecario da parte del terzo acquirente dell'immobile comporta, ai sensi dell'art. 2866, comma 2, c.c., la ssurrogazione, ex art. 1203, n. 3, c.c., nei diritti e nella garanzia ipotecaria del creditore iscritto a condizione che il debito garantito sia stato integralmente estinto e che, dunque, la garanzia abbia esaurito la sua funzione in favore del creditore soddisfatto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8892 del 3 aprile 2025)

5Cass. civ. n. 7830/2025

La surrogazione della committente, che ha eseguito il pagamento dei debiti della società appaltatrice verso i suoi dipendenti, determina il subingresso della stessa a titolo particolare nelle pretese privilegiate dei dipendenti verso la loro società datrice fallita, beneficiando delle relative garanzie personali; tale subingresso ha, tuttavia, effetti giuridici differenti, dal punto di vista della natura chirografaria o privilegiata del credito, in ragione della differente causa del credito che il solvens ha acquisito e che, per un verso, nei confronti della datrice di lavoro ha carattere privilegiato mentre, per altro verso, il distinto credito avente il proprio fondamento causale nell'obbligazione di garanzia, in assenza di specifica attribuzione normativa, ha carattere chirografario. (Fattispecie nella quale, dopo il fallimento all'estero della società appaltatrice e quello della sua controllante avente sede in Italia, la committente è stata ammessa al passivo della prima in privilegio ed allo stato passivo della seconda, in forza della garanzia che aveva prestato in favore della controllata, in via chirografaria).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7830 del 24 marzo 2025)

6Cass. civ. n. 27626/2024

Il coerede con beneficio d'inventario, cui è riconosciuta l'amministrazione del patrimonio relitto e la liquidazione del passivo, può pagare, con risorse proprie, i debiti ereditari, venendo conseguentemente surrogato, ex art. 1203, n. 4), c.c., nel diritto del creditore soddisfatto, senza che, a tal fine, rilevi la capienza o meno dell'asse ereditario, la quale incide non già sull'accertabilità, a monte, dell'an e del quantum del credito, bensì esclusivamente sulla fase successiva del pagamento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27626 del 24 ottobre 2024)

7Cass. civ. n. 18368/2024

In caso di pegno dato dal terzo, la soddisfazione diretta e autonoma del creditore sul bene in garanzia assume valore solutorio e il pagamento del creditore garantito comporta l'adempimento del debito altrui da parte del terzo datore di pegno, in capo al quale sorge il diritto di rivalsa verso il debitore principale o la surrogazione di diritto ex art. 1203, n. 3, c.c.–La prelazione pignoratizia comporta l'adempimento di un debito altrui non mediante un atto di pagamento del garante, bensì attraverso la soddisfazione diretta del creditore sul bene costituito in pegno, con conseguente effetto solutorio che consente al terzo datore del pegno il diritto di surrogazione ex art. 1203, n. 3, cod. civ.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18368 del 4 luglio 2024)

8Cass. civ. n. 3118/2024

Il recupero dei crediti derivanti dalla revoca delle somme erogate a titolo di interventi di sostegno può avvenire attraverso l'iscrizione al ruolo sia nei confronti del soggetto beneficiario che nei confronti dei fidejussori dello stesso, in quanto si tratta di una surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 33/2015.–In materia di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione della garanzia nei confronti del Mediocredito Centrale determina la surrogazione del garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto privilegiato volto al recupero delle risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, legittimando così la riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 3118 del 2 febbraio 2024)

9Cass. civ. n. 33369/2023

Hanno natura privilegiata ex art. 8-bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle "somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia", purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33369 del 30 novembre 2023)

10Cass. civ. n. 29787/2023

La domanda di surrogazione proposta dall'INPS nei confronti del responsabile di un fatto illecito, avente ad oggetto il recupero delle somme versate all'assistito a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, esige la dimostrazione che la vittima abbia effettivamente subito un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro, da accertare e liquidare con gli ordinari criteri della responsabilità civile.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 29787 del 26 ottobre 2023)

11Cass. civ. n. 19041/2023

In ambito di cessione d'azienda, la fideiussione rilasciata da un terzo a favore del creditore del soggetto che successivamente l'abbia alienata non si trasmette sul piano soggettivo ex art. 2558 c.c. in capo al cessionario, il quale, tuttavia, risponde ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., nei confronti del fideiussore che, eseguito il pagamento del debito garantito inerente l'azienda, si sia surrogato al creditore originario ex artt. 1203 e 1949 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19041 del 5 luglio 2023)

12Cass. civ. n. 17656/2023

L'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore all'intero importo dell'obbligazione solidale dell'assicurato deriva dalla funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, che svolge la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, con la conseguenza che l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere al terzo per i danni arrecati. Per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto va conformata all'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento da illecito imputabile a più persone, è solidale. Se la copertura assicurativa non si riferisse all'obbligazione assicurata, infatti, l'assicurato resterebbe privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di limitata solvibilità. La sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento e non si tratta, quindi, di ampliamento della copertura assicurativa a favore della parte creditrice (assicurato) e a svantaggio della parte debitrice (assicuratore) ma di consentire la realizzazione della ragione propria del contratto di assicurazione della responsabilità civile. Il pagamento da parte dell'assicuratore, in forza del contratto di assicurazione che lo lega al danneggiante corresponsabile e obbligato in solido con altri, integrerà poi l'ipotesi della surroga legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17656 del 20 giugno 2023)

13Cass. civ. n. 21514/2022

L'azione "di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese", prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ed esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha natura autonoma e speciale - non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato - in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 21514 del 7 luglio 2022)

14Cass. civ. n. 19278/2022

Il vettore che, dopo aver stipulato un contratto di assicurazione per conto del mittente, abbia corrisposto a quest'ultimo il valore della merce andata perduta durante il trasporto, è legittimato a surrogarsi nei diritti di costui verso l'assicuratore, indipendentemente dal consenso del destinatario.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 19278 del 15 giugno 2022)

15Cass. civ. n. 9866/2022

In tema di interpretazione e qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo, correttamente il giudice del merito procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato; in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio (perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9866 del 28 marzo 2022)

16Cass. civ. n. 12957/2021

La surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art 1203, n 3 c.c., opera anche a favore del coobbligato solidale e non è esclusa dal diritto di regresso verso gli altri condebitori, che e concesso in via alternativa. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 13/02/2018).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12957 del 13 maggio 2021)

17Cass. civ. n. 23648/2019

Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d'inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato. Tuttavia, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l'ipoteca, sono surrogati "ex lege" nei diritti del creditore verso il debitore ed i suoi fideiussori a norma degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c., poiché la surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento "propter rem" in virtù del vincolo, che assoggetta un loro bene all'esecuzione forzata per un debito altrui, e che, essendo posti nell'alternativa di pagare tale debito o di subire l'espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2017).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 23648 del 24 settembre 2019)

18Cass. civ. n. 26957/2017

In materia di danno ambientale, a vantaggio del cessionario del fondo inquinato - il quale esegue le opere di bonifica (essendo altrimenti tenuto a rispondere del danno cagionato dalla propria dante causa ex art. 14 d.lgs. n. 22 del 1997) e così estingue il debito risarcitorio del responsabile dell'inquinamento in favore dello Stato o degli enti locali ex art. 18 legge n. 349 del 1986 - opera la surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3, c.c., poiché la norma non richiede né che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, né che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell'"accipiens", ma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell'obbligazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/07/2014).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 26957 del 15 novembre 2017)

19Cass. civ. n. 28061/2013

Ai fini dell'operatività della surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ., non è necessario né che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, né che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell'"accipiens", richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell'obbligazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 28061 del 16 dicembre 2013)

20Cass. civ. n. 7978/2011

In tema di effetti del concordato preventivo, alla realizzazione dell'oggetto di una garanzia reale - nella specie, la vendita, successiva all'ammissione alla procedura, dei titoli costituiti in pegno da un terzo a garanzia delle obbligazioni del debitore - non si applica il principio, dettato per il solo fallimento dall'art. 61 legge fall., per cui il creditore di più coobbligati in solido concorre nella procedura di quelli che sono falliti per l'intero sino al totale pagamento del proprio credito; la doverosa detrazione di quanto incassato per effetto della predetta escussione, infatti, da un lato, è la conseguenza della diversa forma di tutela assicurata, in generale, al creditore garantito su un bene specifico, come quello del terzo datore di pegno, che, a sua volta, fruisce della surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c., ma che resta un soggetto "stricto jure" non debitore, e, dunque, non parificabile al coobbligato solidale, e, dall'altro, riflette l'art. 61 legge fall., che riproduce nelle procedure concorsuali e senza suscettibilità di applicazione estensiva o analogica, anche per la disciplina del regresso, il principio generale sulla obbligazione solidale passiva di cui all'art. 1299 c.c., secondo cui il regresso compete esclusivamente a chi è tenuto al pagamento con altri, come il coobbligato solidale, e come tale fruisce della surrogazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7978 del 7 aprile 2011)

21Cass. civ. n. 5141/2011

In tema di amministrazione straordinaria di grande impresa in crisi (per la disciplina regolata dalla legge n. 95 del 1979), l'ammissione al passivo in prededuzione del credito per trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente, ai sensi dell'equiparazione ai debiti d'impresa così disposta dall'art. 4 del d.l. n. 414 del 1981 (conv. nella legge 544 del 1981), non costituisce titolo preferenziale, in favore di tale creditore, rispetto al credito del Fondo di Garanzia, gestito dall'INPS, e derivante dalla surroga dell'ente previdenziale nel credito pagato ad altri dipendenti - secondo la previsione e con decorrenza dall'entrata in vigore dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 - in quanto la norma istitutiva della surroga in questione, benché disponga testualmente l'attribuzione al predetto Fondo del "privilegio" ex artt. 2751 bis e 2776 c.c. spettante al lavoratore surrogato sul patrimonio del datore di lavoro, non può che riferirsi all'intera posizione sostanziale e processuale di detto lavoratore, non necessitando l'automatismo di tale surrogazione legale, alla stregua dell'art. 1203, n. 5, c.c., di alcuna diversa ed ulteriore disposizione normativa; con la conseguenza che il Fondo di Garanzia che abbia anticipato il T.F.R. ad altri dipendenti ha diritto ad essere pagato in prededuzione se (come nel caso di specie) tale è la collocazione che, nell'ambito della procedura, spetta al credito dei lavoratori soddisfatti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5141 del 3 marzo 2011)

22Cass. civ. n. 2060/2010

La surrogazione legale non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del debitore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2060 del 29 gennaio 2010)

23Cass. civ. n. 27827/2009

La surrogazione legale nei confronti dell'INAIL, prevista in favore del datore di lavoro per le prestazioni erogate in favore del lavoratore infortunato (nella specie, indennità per inabilità temporanea) presuppone, alternativamente, che il datore di lavoro ne sia stato richiesto dall'Istituto ovvero ne sia obbligato da disposizione del contratto collettivo e, in questa seconda ipotesi, egli può esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dell'Istituto per le prestazioni anticipate a condizione che alleghi e provi, in giudizio, la fonte contrattuale del relativo obbligo. (Principio affermato in controversia in cui la fonte negoziale dell'obbligo di anticipazione a carico del datore risiedeva nell'art. 11 del CCNL per i lavoratori elettrici del 21 febbraio 1989).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 27827 del 30 dicembre 2009)

24Cass. civ. n. 17497/2008

La surrogazione contemplata dal combinato disposto degli artt. 1203, n. 5, e 2036, terzo comma, c.c., postulando un indagine sull'elemento soggettivo del pagamento, consistente nella consapevolezza e nella volontà delsolvensdi pagare un debito altrui, comporta l'emergere di un tema di discussione e di decisione nuovo e diverso, rispetto a quello derivante dall'applicazione dell'art. 1203, n. 3, con conseguente inammissibilità dell'introduzione di tale nuovo tema per la prima volta nel giudizio di cassazione, ove in precedenza sia stata invocata soltanto l'applicazione di quest'ultima disposizione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17497 del 26 giugno 2008)

25Cass. civ. n. 6885/2008

La surrogazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c. opera solo dopo il pagamento fatto al creditore originario, costituendo l'adempimento dell'obbligazione altrui l'elemento concettualmente pregiudiziale del subingresso del terzo nella posizione del creditore soddisfatto. È pertanto inammissibile l'intervento nella procedura esecutiva prima del pagamento al terzo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6885 del 14 marzo 2008)

26Cass. civ. n. 1997/1995

... La disposizione di cui all'art. 1203 c.c., in base alla quale la surrogazione legale ha luogo di diritto, va intesa nel senso che essa opera anche senza il consenso del creditore originario e del debitore, e non invece nel senso che la sua concreta attuazione possa prescindere dalla rituale domanda del terzo che ha pagato di volersi surrogare al creditore soddisfatto.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1997 del 22 febbraio 1995)

27Cass. civ. n. 12014/1991

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile inerente alla circolazione di veicoli, il «regresso» dell'impresa designata, che abbia risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 19 primo comma lett. a) e b) della L. 24 dicembre 1969 n. 990, nei confronti del responsabile del sinistro, per il recupero dell'indennizzo pagato, come previsto dall'art. 29 primo comma della legge stessa, è riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 c.c., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito. Pertanto, qualora il conciliatore, decidendo secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c., abbia applicato a detto regresso la prescrizione biennale cui è soggetto il credito del danneggiato, si deve escludere, a carico della relativa pronuncia, la configurabilità di una violazione dei principi regolatori della materia (denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 12014 del 11 novembre 1991)

28Cass. civ. n. 471/1982

La surrogazione legale prevista dall'art. 1203, n. 1, c.c., in favore di chi, essendo creditore, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito, opera, come ogni altra surrogazione «di diritto», a prescindere dalla volontà del creditore soddisfatto. Detta surrogazione, pertanto, la quale è applicabile - salve specifiche ed espresse incompatibilità - anche con riguardo al debito d'imposta, si verifica pure nel caso di pagamento a mani di soggetto diverso dal titolare del credito, ma abilitato a riscuoterlo (nella specie, esattore).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 471 del 23 gennaio 1982)

29Cass. civ. n. 6240/1981

A differenza della surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.) e di quella per volontà del debitore (art. 1202 c.c.), la surrogazione legale (art. 1203, n. 3 c.c.) opera di diritto e, per effetto del meccanismo legale, non richiede la dichiarazione formale ed espressa delsolvensdi volersi surrogare, né il consenso del creditore soddisfatto alla surrogazione stessa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6240 del 24 novembre 1981)

30Cass. civ. n. 2438/1976

Nel giudizio in cui si debba accertare la surrogazione legale a vantaggio del creditore di un imprenditore ammesso al concordato preventivo, che abbia soddisfatto un altro creditore privilegiato (art. 1203, n. 1, c.c.), il debitore è parte necessaria, insieme al liquidatore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2438 del 28 giugno 1976)

31Cass. civ. n. 1744/1972

La surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art. 1203, n. 3 c.c. opera anche a favore del coobbligato solidale e non è esclusa dal diritto di regresso verso gli altri condebitori, che è concesso in via alternativa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1744 del 6 giugno 1972)

32Cass. civ. n. 1952/1971

La surrogazione legale nel pagamento, di cui all'art. 1203, n. 3 c.c., è subordinata alla duplice condizione dell'esistenza dell'obbligo giuridico del solvens di pagare un debito per un altro soggetto e della ricorrenza di un rapporto che attribuisca al primo un diritto di regresso verso il secondo. Pertanto nel caso di fatto illecito addebitabile a più persone, il coobbligato escusso dal danneggiato ha diritto di regresso verso gli altri coobbligati nei limiti della misura determinata dalla rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate ed è surrogato nei confronti dei medesimi nei diritti del creditore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1952 del 21 giugno 1971)

33Cass. civ. n. 731/1970

La surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203, n. 3, c.c. ha per presupposto che vi sia stato un pagamento da parte di un terzo non obbligato che subentra al posto dell'originario debitore. L'avvenuto adempimento dell'obbligazione altrui costituisce, quindi, l'elemento concettualmente pregiudiziale del subingresso del terzo nella posizione del creditore soddisfatto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 731 del 18 marzo 1970)