Articolo 1212 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Requisiti del deposito

Dispositivo

Per la validità del deposito è necessario [73] (1):

Il deposito che ha per oggetto somme di denaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito [73], [76], [251] (2).

Note

(1) Il deposito consente al debitore di liberarsi dall'obbligazione se il creditore non accetta la prestazione o non si presenta per accettarla (1210 c.c.) purché rispetti i requisiti qui indicati.

(2) Si veda l'art. 48, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 36606/2023

Ai fini del rispetto del termine per il pagamento del prezzo nel riscatto agrario, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, le norme in tema di offerta reale vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e di cooperazione del creditore nell'adempimento, dovendo, pertanto, ritenersi sufficiente la notifica del verbale dell'offerta al creditore assente, senza che sia necessario l'espletamento degli ulteriori adempimenti di cui all'art. 1212 c.c., i quali potrebbero rivelarsi inutili laddove intervenisse l'accettazione da parte del creditore.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 36606 del 30 dicembre 2023)

2Cass. civ. n. 33380/2022

Ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario, le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 c. c. e seguenti, in tema di offerta reale, vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e di cooperazione del creditore nell'adempimento, sicché l'offerta reale, e i conseguenti effetti del riscatto, devono ritenersi integrati qualora la mancata ricezione del pagamento sia imputabile all'ingiustificato rifiuto del creditore di prestare la cooperazione indispensabile a rendere possibile l'adempimento del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto validamente effettuata l'offerta reale del prezzo di riscatto, a fronte della notifica del relativo verbale di deposito, corredato dall'invito ai creditori ad accettarlo e dall'avvertenza che, in caso di mancata accettazione, la somma gli sarebbe stata attribuita all'esito dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, ritenendo irrilevante che l'invito suddetto non fosse formalmente riferito al ritiro della somma medesima, secondo la lettera dell'art. 1212, n. 4, c.c.).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 33380 del 11 novembre 2022)

3Cass. civ. n. 10605/2016

Nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, quando il pagamento mediante offerta reale deve avvenire entro un determinato termine, è sufficiente che entro tale termine intervenga l'offerta, non essendo necessario che entro il predetto termine intervengano anche gli adempimenti previsti dall'art. 1212 c.c. (in particolare, la notifica al creditore del giorno e dell'ora in cui la somma sarà depositata e, in caso di mancata comparizione di quest'ultimo, la notifica del processo verbale di deposito), atteso che le formalità relative al deposito sono solo eventuali e successive alla mancata accettazione dell'offerta reale, ben potendo perciò il debitore procedere alla suddetta offerta nell'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. (Rigetta, App. Perugia, 09/09/2010).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10605 del 23 maggio 2016)