Articolo 1213 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ritiro del deposito

Dispositivo

Note

(1) In tal caso a perdere efficacia è solo il deposito, non l'offerta solenne, cosicché il debitore non è costretto a ripercorrere l'interoiterperchè basta che si limiti ad un nuovo deposito.

(2) Se il ritiro avviene dopo l'accettazione o il giudicato con il consenso del creditore, le garanzie perdono efficacia, ciò che non accade se il ritiro si ha prima di questo momento.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 4292/2024

2Cass. civ. n. 3248/2012