Articolo 1216 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Intimazione di ricevere la consegna di un immobile

Dispositivo

Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'articolo [1209] [73], [75]; [137] c.p.c] (1).

Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario (2). In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta [79] (3).

Note

(1) La norma rinvia alla sola offerta per intimazione, ma non sembra vi siano ragioni per escludere l'ammissibilità di un'offerta nelle forme d'uso (1214 c.c.).

(2) Tale forma di sequestro serve al debitore per provocare la mora del creditore. Esso non va confuso col sequestro convenzionale che costituisce un contratto con cui si affida il bene ad un terzo in caso ne sia controversa la spettanza (1798 c.c.), nè col sequestro giudiziario o conservativo che costituiscono misure cautelari (v.670 ss. c.p.c.).

(3) In analogia alla disciplina del deposito (1210 c.c.) si ritiene che il sequestro non sia efficace se non previa accettazione o sentenza in giudicato. Si pongono, pertanto, le medesime problematiche in ordine alla retroattività o meno dell'efficacia (1210, 2, c.c.).

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 14268/2017

Qualora il conduttore di un immobile, dopo avere intimato al locatore di riprenderne possesso, chieda ed ottenga dal giudice la nomina di un sequestratario ex art. 1216 c.c., il successivo accertamento dell’insussistenza di tale diritto comporta che il conduttore medesimo è tenuto sia al pagamento dei canoni fino alla scadenza del contratto, sia all'assunzione delle spese di custodia.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14268 del 8 giugno 2017)

2Cass. civ. n. 1337/2011

In tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, secondo comma, c.c., costituita dall'intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 c.c.), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.) - purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore - pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione (costituita, nel caso esaminato, dal pagamento di un'indennità per occupazione dell'immobile ex art. 1591 c.c.). (Principio affermato ai sensi dell'art. 360bis, primo comma, c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 1337 del 20 gennaio 2011)

3Cass. civ. n. 7982/2004

È solo alla riconsegna dell'immobile al sequestratario nominato ai sensi dell'art. 1216 c.c. che conseguono effetti pienamente liberatori per il debitore (nel caso, conduttore), in capo al quale da tale momento non persistono pertanto obblighi comunque derivanti (nel caso, pagamento degli oneri accessori) dalla perdurante conduzione dell'immobile locato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7982 del 27 aprile 2004)

4Cass. civ. n. 1941/2003

L'esclusione, per effetto di una offerta non formaleexart. 1220 c.c., della mora del conduttore nella restituzione dell'immobile locato vale a preservarlo dalla responsabilità per il ritardo, e, quindi, ad escludere la sussistenza in capo allo stesso dell'obbligo di corrispondere al locatore, a titolo risarcitorio, il "maggior danno", ossia un compenso superiore al canone stabilito nel contratto ormai cessato, ma non esclude anche il pagamento del canone, senza che rilevi in contrario la circostanza che il conduttore eventualmente abbia smesso di usare l'immobile secondo la destinazione convenuta, potendo costui sottrarsi al pagamento solo attraverso la riconsegna dell'immobile al locatore o l'offerta formale dello stesso ai sensi dell'art. 1216 c.c., con il risultato di costituire inmora accipiendiil locatore e liberarsi definitivamente della sua obbligazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1941 del 10 febbraio 2003)

5Cass. civ. n. 12020/2002

Qualora il conduttore, deducendo il proprio diritto alla risoluzione anticipata del rapporto, riconsegni l'immobile al locatore, il quale accetti la consegna con riserva, (nella specie: facendo mettere a verbale l'espressa riserva di mantenere ferme le domande di ripetizione di tutti i canoni non corrisposti), non è liberato ai sensi dell'art. 1216 c.c. dall'obbligo del pagamento dei canoni ancora maturati, e il successivo accertamento della insussistenza del diritto di recesso comporta che il conduttore medesimo è tenuto al pagamento dei cantoni fino alla scadenza del contratto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12020 del 8 agosto 2002)

6Cass. civ. n. 9662/1993

In tema di costituzione in mora del creditore per la consegna di un immobile, qualora il destinatario di un intimazione priva della forma prescritta (art 1216 c.c.), una volta ricevuto l'atto, ne riconosce la finalità ed il fondamento, tale riconoscimento, comportando il raggiungimento dello scopo proprio dell'atto, concorre alla formazione di una fattispecie complessa capace di produrre gli stessi effetti dell'intimazione formale regolare, in forza del principio di conservazione degli atti giuridici.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9662 del 22 settembre 1993)