Articolo 1215 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Spese
Dispositivo
Quando l'offerta reale [1209] e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore (1) (2).
Note
(1) Le parti del rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo correttezza (1175 c.c.). In applicazione di questo principio, è contrario a correttezza il comportamento del debitore che compia un'offerta solenne senza prima aver offerto in modo informale di adempiere: su di lui, quindi, continuano a gravare le spese occorse.
(2) Il contratto di deposito viene stipulato tra debitore-depositante e depositario, mentre il creditore è terzo estraneo. Pertanto, il depositario ha titolo per agire per il pagamento delle spese solo verso il debitore-depositante mentre questi dovrà a sua volta agire in regresso sul creditore.