Articolo 1250 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Compensazione rispetto ai terzi
Dispositivo
La compensazione non si verifica [1830] in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto [978] ss] o di pegno [2800] su uno dei crediti [2917] (1).
Note
(1) La norma opera solo se pegno ed usufrutto sono già stati costituiti quando la compensazione legale può operare, cioè dal momento in cui i crediti coesistono.