Articolo 1251 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Garanzie annesse al credito

Dispositivo

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito (1), salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo (2) per giusti motivi (3).

Note

(1) Garante e garantito possono accordarsi diversamente.

(2) La formulazione della norma sembra stabilire che l'ignoranza deve riguardare l'esistenza del credito ma si deve ritenere che l'ignoranza possa avere ad oggetto anche la possibilità di compensare il credito (1243 c.c.).

(3) Per stabilire se l'ignoranza del garantito è giustificata è necessario verificare se si è comportato in modo diligente (1176 c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 23948/2018

La compensazione legale presuppone pur sempre che una delle parti dichiari di volersene avvalere, così esercitando un diritto potestativo, il quale postula che valutando liberamente il proprio interesse all'adempimento, la parte predetta decida di determinare l'estinzione dei debiti contrapposti dal giorno della loro coesistenza.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23948 del 2 ottobre 2018)

2Cass. civ. n. 10335/2014

La compensazione legale estingue "ope legis" i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza, sicché la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento dell'avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti dal momento in cui sono venuti a coesistenza; tuttavia, la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene, senza necessità che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del debito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10335 del 13 maggio 2014)