Articolo 1251 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Garanzie annesse al credito

Dispositivo

Note

(1) Garante e garantito possono accordarsi diversamente.

(2) La formulazione della norma sembra stabilire che l'ignoranza deve riguardare l'esistenza del credito ma si deve ritenere che l'ignoranza possa avere ad oggetto anche la possibilità di compensare il credito (1243 c.c.).

(3) Per stabilire se l'ignoranza del garantito è giustificata è necessario verificare se si è comportato in modo diligente (1176 c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 23948/2018

2Cass. civ. n. 10335/2014