Articolo 1252 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Compensazione volontaria
Dispositivo
(1)Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti (2).
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione (3).
Note
(1) La compensazione volontaria si distingue da quella facoltativa che si ha quando la parte non oppone un'eccezione che potrebbe impedire la compensazione.
(2) Cioè quando non ricorrono i presupposti per la compenazione legale nè per quella giudiziale ma purchè non si tratti di crediti non compensabili (1247 c.c.).È discusso se si possa prescindere dalla reciprocità dei crediti o se essa sia insita nella stessa nozione di compensazione. Così, eslcudendone la necessità, sarebbe ammissibile la compensazione di obbligazioni a catena: ad esempio se Tizio è creditore di Caio che è creditore di Mevio, e Mevio è creditore di Tizio, questi potrebbero accordarsi per estinguere i debiti.
(3) In tal modo le parti si accordano prima della scadenza dei crediti.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 14689/2025
In tema di obbligazioni, l'effetto estintivo derivante da compensazione volontaria non è rilevabile d'ufficio e, poiché attiene allo specifico contenuto dell'accordo inter partes, deve formare oggetto di eccezione in senso proprio, da sollevarsi a cura della parte interessata.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14689 del 31 maggio 2025)
2Cass. civ. n. 13949/2024
La compensazione volontaria non richiede la certezza, liquidità ed esigibilità dei contrapposti crediti, come risulta dall'art. 1252 c.c., ma si fonda sull'accordo delle parti, la cui dimostrazione non richiede l'osservanza di forme particolari e può essere accertata con valore dichiarativo dal giudice del merito, a seguito di specifica eccezione di parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto dimostrato un accordo di compensazione volontaria fra una società installatrice di impianti elettrici e la committente, per i crediti rispettivamente discendenti dall'esecuzione di opere elettriche e dall'acquisto di materiale motociclistico ed interventi di officina eseguiti dalla seconda in favore del legale rappresentante dell'appaltatrice).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 13949 del 20 maggio 2024)
3Cass. civ. n. 23716/2013
Un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, richiedendosi, invece, per la compensazione volontaria, un patto con cui venga direttamente disposta la compensazione di crediti già esistenti oppure siano fissate le condizioni, derogatorie a quelle di legge (altrimenti si avrebbe compensazione legale o giudiziale), necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo fra le parti.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 23716 del 18 ottobre 2013)
4Cass. civ. n. 849/1969
La compensazione volontaria dà luogo ad una figura negoziale perfettamente autonoma e distinta rispetto alla transazione e, come tale, non soggetta all'onere della forma scritta prescrittaad probationem tantumdall'art. 1967 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 849 del 15 marzo 1969)