Articolo 1267 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Garanzia della solvenza del debitore

Dispositivo

Note

(1) In tema di cessione dei titoli di imprese si veda l'art. 4, legge 21 febbraio 1991, n. 52.

(2) In tal caso si parla di cessione "pro soluto".

(3) Se la cessione è solutoria (1198 c.c.), cioè con l'intento di estinguere un debito del cedente verso il cessionario, si presume che essa avvenga "pro solvendo": il cedente non è liberato finché il creditore non ottiene la prestazione.

(4) La garanzia, cioè, non ha ad oggetto quanto il creditore-cessionario non ha ottenuto bensì quanto il creditore-cedente ha ricevuto.

(5) La tesi dominante ritiene che il risarcimento comprenda solo il danno emergente (1223 c.c.).

(6) La previsione è affine a quella di cui all'art. 1227 del c.c..

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 22964/2025

2Cass. civ. n. 15080/2018

3Cass. civ. n. 3469/2007

4Cass. civ. n. 2110/2000

5Cass. civ. n. 7018/1999