Articolo 1268 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Delegazione cumulativa

Dispositivo

Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga (1) verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente (2) di liberarlo.

Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento (3) (4).

Note

(1) Il terzo delegato assume solo l'obbligo di adempiere e, quindi, si parla didelegatio promittendi(1269 c.c.).

(2) Non è necessario che la dichiarazione sia fatta in una precisa forma (1325,1324 c.c.).

(3) Se, invece, il delegatario non ha accettato, può scegliere se rivolgersi al delegante o al delegato.

(4) Nonostante il codice disciplini solo la delegazione passiva, si ritiene che le parti, nella loro autonomia, possano prevedere anche una delegazione attiva. Si tratta di un accordo, trilaterale tra creditore, debitore e terzo, con cui il creditore delegante delega il debitore delegato ad obbligarsi alla prestazione verso il terzo delegatario. Anch'essa può essere cumulativa o liberatoria.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 8873/2025

In tema di accollo cumulativo esterno, nel caso di fallimento del debitore sussidiario, la disciplina ex art. 1268, comma 2, c.c. - che impone al creditore non una previa escussione del debitore principale ma solo una preventiva richiesta di pagamento - prevale su quella di cui agli artt. 55, comma 3 e 96, comma 2, n. 1), l.fall., con conseguente ammissione al passivo del credito, in modo puro e semplice, anziché con riserva. (La S.C., in cui caso di accollo esterno dei crediti dei lavoratori transitati alle dipendenze dell'affittuaria dell'azienda della società fallita, ha ritenuto privo di interesse il ricorso avverso la decisione di merito che aveva ammesso il creditore al passivo con riserva in quanto, trattandosi di riserva atipica, la stessa doveva già considerarsi come un'ammissione pura e semplice).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 8873 del 3 aprile 2025)

2Cass. civ. n. 16266/2023

In tema di previdenza complementare, il generico riferimento al "conferimento" del T.F.R. maturando alle forme pensionistiche complementari, contenuto nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, lascia aperta la possibilità che le parti, nell'esplicazione dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.), bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 c.c.), con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di T.F.R. maturate e accantonate, ma non versate al Fondo di previdenza complementare, spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, e, viceversa, al predetto Fondo ex art. 93 l. fall. quando, secondo quanto emergente dall'istruttoria, vi sia stata la cessione del credito in suo favore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16266 del 8 giugno 2023)

3Cass. civ. n. 23986/2022

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, sussiste la legittimazione attiva del creditore, anche nei confronti dell'obbligato sussidiario solidale, qualora sia stata pattuita una delegazione o accollo cumulativi ed operi il "beneficium ordinis" di cui all'art. 1268, comma 2, c.c., in quanto la nozione di creditore ex art. 6 l.fall. si riferisce letteralmente anche ai titolari di crediti condizionali, ai sensi dell'art. 55 l.fall.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23986 del 2 agosto 2022)

4Cass. civ. n. 7945/2020

Nella "delegatio promittendi" ex art. 1268 c.c., il delegato è direttamente obbligato verso il delegatario e questi può agire direttamente verso il delegato, mentre nella "delegatio solvendi" ex art. 1269 c.c., è esclusa l'azione diretta del delegatario verso il delegato; l'accertamento della reale volontà delle parti costituisce una valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso la sussistenza di una delegazione di debito in ragione dell'espressa testuale negazione dell'effetto cumulativo nella lettera di delegazione e della circostanza che la delegata non si era obbligata nei confronti della delegataria neppure in un momento successivo, per fatti concludenti del suo procuratore).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7945 del 20 aprile 2020)

5Cass. civ. n. 4852/2019

In tema di assunzione dell'obbligazione da parte del delegato al pagamento ai sensi dell'art. 1268 c.c. non sono richiesti speciali requisiti di forma, potendosene ammettere l'integrazione anche in virtù di accordi conclusi per "facta concludentia" ed, in via progressiva, se alla dichiarazione del delegante o del delegato o del delegatario si aggiunge quella delle altre parti in un momento successivo. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'ipotesi di delegazione cumulativa nel rapporto trilatero tra debitore e pretesi delegante e delegatario mancando la prova del consenso tra le varie parti del negozio). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/05/2013).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4852 del 19 febbraio 2019)

6Cass. civ. n. 15691/2011

Attesa la struttura unitaria della delegazione, che è composta di un rapporto unico con tre soggetti e due rapporti sottostanti, debbono sussistere per gli effetti delegatori due condizioni, vale a dire che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario e che il delegato abbia assunto l'obbligo di pagare a quest'ultimo il debito del delegante, mentre la formazione del negozio giuridico di delegazione può essere anche progressiva e non contestuale, senza che faccia venir meno l'unicità del rapporto, così come è irrilevante, nella fattispecie di cui agli artt. 1268 e 1269 c.c., la consapevolezza dell'esistenza e della natura della provvista, non essendo richiesta dalla norma.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15691 del 15 luglio 2011)

7Cass. civ. n. 19090/2007

In tema di assunzione dell'obbligazione da parte del delegato al pagamento ai sensi dell'art. 1268 c.c. non sono richiesti speciali requisiti di forma, potendosene ammettere l'integrazione anche in virtù di accordi conclusi perfacta concludentiaed in via progressiva se alla dichiarazione del delegante o del delegato o del delegatario si aggiunge quella delle altre parti in un momento successivo. (Nella fattispecie la S.C. ha riconosciuto il perfezionamento del negozio nella dichiarazione di adesione del delegato indirizzata materialmente al solo delegante, e non anche al delegatario, se a quest'ultimo comunque poi pervenga e l'accetti, con riguardo anche alla circostanza della successiva emissione di fattura del creditore-delegatario verso il delegato, senza specifiche contestazioni dell'obbligo così evidenziato).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19090 del 11 settembre 2007)

8Cass. civ. n. 848/2002

L'art. 1268 c.c., subordinando la liberazione del debitore ad una dichiarazione espressa del creditore, esclude che la liberazione possa costituire l'effetto di fatti concludenti, per definizione sintomatici di una manifestazione tacita di volontà e comunque concettualmente contrapposti alla dichiarazione espressa.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 848 del 24 gennaio 2002)

9Cass. civ. n. 6387/2000

Dall'analisi del modello delegatorio testualmente configurato dagli artt. 1268-1270 c.c. si desume che la delegazione può essere realizzata attraverso una pluralità di distinti negozi bilaterali ed unilaterali, dotati ciascuno di una propria causa, pur se tra loro finalisticamente collegati. Infatti, l'incarico delegatorio, come accordo tra delegante e delegato, non postula il consenso del delegatario; all'atto di assegnazione, come accordo tra delegante e delegatario, ben può rimanere estraneo il delegato; infine, la promessa del delegato, come atto unilaterale, si perfeziona con la relativa dichiarazione di volontà ed è efficace (art. 1334 c.c.) dal momento in cui perviene a conoscenza del delegatario (ed alla sua eventuale accettazione è connesso, dall'art. 1268, secondo comma, c.c., l'effetto del beneficio di escussione a favore del delegante).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6387 del 17 maggio 2000)

10Cass. civ. n. 854/1982

Ladelegatio promittendi, che ha ad oggetto la promessa di un futuro pagamento, non determina la novazione del rapporto obbligatorio originario, bensì l'aggiunta di un nuovo debitore (delegato), con posizione di debitore principale, accanto al debitore originario (delegante), la cui obbligazione permane, sebbene in posizione sussidiaria.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 854 del 12 febbraio 1982)

11Cass. civ. n. 2402/1976

Qualora il credito ammesso al passivo fallimentare sia stato oggetto, da parte del debitore poi fallito, di delegazione cumulativa passiva, la definitività di detta ammissione non preclude l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare avverso il negozio di delegazione. Quest'ultimo, infatti, produce una semplice modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, aggiungendo un nuovo debitore (delegato) al debitore originario (delegante), ma non costituisce in favore del creditore alcun diritto di prelazione, e, pertanto, non viene coinvolto dalla decisione relativa all'ammissione del credito al passivo, ancorché condizionata al mancato adempimento da parte del delegato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2402 del 26 giugno 1976)

12Cass. civ. n. 262/1975

Quando una obbligazione pecuniaria, cambiariamente garantita, forma oggetto di delegazione o di accollo, la liberazione del debitore originario non avviene senza una dichiarazione espressa del creditore ovvero senza il suo consenso ad un accollo nel quale la liberazione del debitore sia condizione espressa della stipulazione; l'eventuale restituzione delle cambiali non sostituisce la dichiarazione del creditore, ma estingue soltanto la garanzia cambiaria del debitore originario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 262 del 23 gennaio 1975)

13Cass. civ. n. 3947/1974

Non si oppone alla qualificazione di un rapporto giuridico comedelegatio promittendila circostanza che il soggetto incaricato di effettuare il pagamento per conto del debitore originario non abbia inteso assumere la medesima posizione incondizionata di quest'ultimo nei confronti del creditore, in quanto tale fatto attiene esclusivamente al contenuto ed all'estensione dell'obbligo assunto, mentre ciò che è rilevante ai fini dell'inquadramento del rapporto nello schema della delegazione è l'assunzione dell'obbligo di tradurre in atto la delegazione stessa entro i limiti, con le modalità ed al verificarsi dei presupposti enunziati nell'atto di accettazione. Sussiste, pertanto, un rapporto di delegazione anche nel caso in cui il delegato, in deroga alla norma di cui all'art. 1268 c.c., si sia impegnato a soddisfare il creditore entro i limiti dell'effettiva realizzazione, da parte sua, del rapporto di provvista.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3947 del 3 dicembre 1974)

14Cass. civ. n. 676/1973

Ai sensi dell'art. 1268, cpv., c.c. il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento. Per l'osservanza di tale onere non è tuttavia necessario che il creditore proceda alla escussione (agendo in executivis) del delegato, prima di rivolgersi al delegante, essendo invece sufficiente che il creditore stesso richieda preventivamente al delegato l'adempimento dell'obbligazione. Qualora la detta richiesta risulti infruttuosa, il creditore-delegatario può rivolgersi senz'altro all'originario debitore delegante.–La delegazione passiva può avere ad oggetto sia una promessa di futuro pagamento (delegatio promittendi, con funzione creditoria), sia un pagamento immediato (delegatio solvendi o dandi, con funzione solutoria); e può assolvere, quindi, sia alla finalità di predisporre un futuro adempimento e di rafforzare il rapporto obbligatorio, aggiungendovi un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante), la cui obbligazione diventa, peraltro, sussidiaria (delegazione cosiddetta cumulativa), sia alla finalità di rendere possibile l'adempimento, in atto, di un'obbligazione già scaduta, ad opera di un terzo (delegato) anziché ad opera del debitore (delegante), con funzione immediatamente solutoria. Attesa la struttura unitaria della delegazione, che è composta di un rapporto unico con tre soggetti e due rapporti sottostanti, debbono sussistere, per gli effetti delegatori, due condizioni, e cioè che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario, e che il delegato abbia assunto l'obbligo di pagare a quest'ultimo il debito del delegante. La formazione del negozio giuridico di delegazione può essere anche progressiva e non contestuale, senza che ciò faccia venir meno la unicità del rapporto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 676 del 12 marzo 1973)

15Cass. civ. n. 2954/1972

Per la ricorrenza delle fattispecie delladelegatio promittendio delladelegatio solvendiè indispensabile l'adesione del creditore delegatario.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2954 del 9 ottobre 1972)

16Cass. civ. n. 2549/1969

La delegazione si svolge normalmente sulla base di due preesistenti rapporti di debito, intercorrenti rispettivamente tra delegante e delegatario (c.d. rapporto di valuta) e tra delegato e delegante (c.d. rapporto di provvista). Il nostro sistema positivo consente — tuttavia — di configurare la delegazione c.d. titolata, oltre che relativamente a preesistenti rapporti di credito, già liquidi ed esigibili, anche riguardo sia a crediti che ancorché esistenti, non siano liquidi ed esigibili, sia riguardo a crediti futuri, che, pur non potendo ancora considerarsi esistenti, risultino tuttavia geneticamente collegati al non ancora avvenuto svolgimento di rapporti che siano già in atto tra delegante e delegatario al momento in cui viene attuato il rapporto di delegazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2549 del 11 luglio 1969)