Articolo 1270 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Estinzione della delegazione
Dispositivo
Il delegante può revocare [1324] la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario (1) o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo (2).
Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.
Note
(1) In caso didelegatio promittendi.
(2) In caso didelegatio solvendi.