Articolo 1269 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Delegazione di pagamento
Dispositivo
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo (1), questi può obbligarsi verso il creditore (2), salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante (3). Sono salvi gli usi diversi.
Note
(1) La norma disciplina la delegazione di pagamento, che si sostanzia in un accordo tra il debitore e un terzo in forza del quale il debitore delegante delega il terzo ad una certa prestazione verso il terzo delegatario. È lo schema, ad esempio, dell'assegno bancario.A differenza delladelegatio promittendi(1268 c.c.) la fattispecie in esame ha funzione immediatamente solutoria dell'obbligazione.
(2) In tal caso si passa alladelegatio promittendi(1268 c.c.).
(3) Il debitore non è tenuto ad adempiere al delegatario nemmeno se sia egli stesso debitore del delegante.
Massime giurisprudenziali (8)
1Cass. civ. n. 12885/2021
In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall'agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell'art. 1271, comma 3, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell'indebito può essere esperita anche dal delegato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/06/2017).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12885 del 13 maggio 2021)
2Cass. civ. n. 859/2020
L'accordo tra il cliente e la banca, in base al quale anche altro soggetto a ciò delegato è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la medesima banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma di tale delegato, ma non comporta il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del detto delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 859 del 17 gennaio 2020)
3Cass. civ. n. 7050/2011
Il rapporto che si instaura tra datore di lavoro e Cassa Edile, per il pagamento da parte di quest'ultima ai lavoratori delle somme dovute in base agli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, va qualificato come delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1269 c.c. Da ciò discende che quando il datore abbia pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non hanno più titolo per pretendere il pagamenti di quegli importi dalla Cassa e, di conseguenza, anche l'obbligazione del datore nei confronti della Cassa (avente ad oggetto il versamento degli accantonamenti) viene meno, trattandosi di obbligazione che trovava il proprio presupposto nell'esistenza della prima, ed essendo la relativa estinzione opponibileexart. 1271, comma terzo, c.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7050 del 28 marzo 2011)
4Cass. civ. n. 9470/2004
Il nostro sistema positivo consente di configurare la delegazione cosiddetta titolata, oltre che relativamente a preesistenti rapporti di credito, già liquidi ed esigibili, anche riguardo sia a crediti che, ancorché esistenti, non siano ancora liquidi ed esigibili, sia riguardo a crediti futuri, che, pur non potendo ancora considerarsi esistenti, risultino tuttavia geneticamente collegati al non ancora avvenuto svolgimento di rapporti che siano già in atto tra delegante e delegatario al momento in cui viene attuato il rapporto di delegazione. In caso di indebito pagamento effettuato in ipotesi di delegazione doppiamente titolata (dal rapporto di valuta e dal rapporto di provvista), ove risulti successivamente invalido il rapporto di provvista, il delegato — sul cui patrimonio vengono a ricadere le conseguenze dell'indebito pagamento, giacché il pagamento effettuato a favore del delegatario trova la sua causa nel valido rapporto di valuta — deve ritenersi legittimato ad agire nei confronti del delegante, atteso che il delegato, pagando al delegatario, estingue contestualmente il suo debito nei confronti del delegante, ed è nei confronti di questi che deve necessariamente indirizzare la pretesaexart. 2033 c.c. allorché, avendo già provveduto al pagamento a favore del delegatario, nell'erronea convinzione della sussistenza di un valido rapporto di provvista, ne risulti, successivamente, l'invalidità o l'inefficacia.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9470 del 19 maggio 2004)
5Cass. civ. n. 5770/1994
Nella delegazione di pagamento «pura» l'obbligazione del delegato verso il delegatario prescinde del tutto dal rapporto sottostante di provvista (delegante-delegato) e di valuta (delegante-delegatario) e, quindi, dai relativi vizi, salvo che ricorra la nullità della doppia causa, giacché, in tal caso, viene meno la funzione stessa della delegazione. Conseguentemente, nell'ipotesi predetta non si verifica, di regola, un'obbligazione trilatera, in quanto il delegatario non deve aderire al rapporto delegante-delegato, né può rifiutare l'adempimento di quest'ultimo, stante l'autonomia dei due rapporti, non potendo il delegato opporre le eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegatario se ad esso le parti non abbiano fatto espresso riferimento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5770 del 14 giugno 1994)
6Cass. civ. n. 3179/1991
Per il perfezionamento della delegazione di pagamento è richiesta la sola partecipazione del delegante (debitore) e del delegato (terzo), esaurendosi tale negozio nella indicazione al creditore della persona alla quale il debitore ordina di eseguire la prestazione, senza che sia necessaria la partecipazione fin dall'origine del creditore delegatario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3179 del 23 marzo 1991)
7Cass. civ. n. 1698/1978
Il secondo comma dell'art. 1269 c.c., il quale stabilisce che il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante, comporta che la delegazione può aver luogo anche fuori della normale ipotesi di una preesistente obbligazione del delegato verso il delegante.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1698 del 11 aprile 1978)
8Cass. civ. n. 724/1971
La delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.) si concreta in un rapporto con pluralità di soggetti (cosiddetto «trilatero», cioè con partecipazione, fin dall'origine, del delegante (debitore), del delegato (nuovo debitore) e del delegatario (creditore), rapporto nel quale il primo impartisce ad un terzo, il delegato, l'ordine di eseguire il pagamento a favore del creditore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 724 del 15 marzo 1971)