Articolo 1269 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Delegazione di pagamento

Dispositivo

Note

(1) La norma disciplina la delegazione di pagamento, che si sostanzia in un accordo tra il debitore e un terzo in forza del quale il debitore delegante delega il terzo ad una certa prestazione verso il terzo delegatario. È lo schema, ad esempio, dell'assegno bancario.A differenza delladelegatio promittendi(1268 c.c.) la fattispecie in esame ha funzione immediatamente solutoria dell'obbligazione.

(2) In tal caso si passa alladelegatio promittendi(1268 c.c.).

(3) Il debitore non è tenuto ad adempiere al delegatario nemmeno se sia egli stesso debitore del delegante.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 12885/2021

2Cass. civ. n. 859/2020

3Cass. civ. n. 7050/2011

4Cass. civ. n. 9470/2004

5Cass. civ. n. 5770/1994

6Cass. civ. n. 3179/1991

7Cass. civ. n. 1698/1978

8Cass. civ. n. 724/1971