Articolo 1277 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Debito di somma di danaro

Dispositivo

Note

(1) Quindi, ad esempio, può essere legittimamente rifiutato in Italia un pagamento effettuato in dollari. Poiché la consegna del denaro cui è tenuto il debitore rappresenta la sua prestazione, si ritiene che l'adempimento fatto con oggetti diversi dal denaro, ad esempio un assegno, integri una prestazione diversa da quella dovuta e sia da ricondurre alladatio in solutumcon relativa disciplina (1197 c.c.). Secondo altra tesi, invece, l'assegno (e affini) hanno raggiunto una diffusione tale da renderli equiparabili al denaro, per cui il rifiuto a riceverli dovrebbe essere valutato alla luce della buona fede (1175 c.c.), potendo anche integrare rifiuto di ricevere la prestazione (1206 c.c.).

(2) Il principio nominalistico importa che il pagamento dev'essere eseguito con la stessa quantità di denaro prevista nel momento in cui l'obbligazione è sorta. Ad esempio, se il 1° gennaio 2000 Tizio ha comprato un bene e si è obbligato a pagare 100 il 31 dicembre 2014, dovrà adempiere pagando esattamente 100.Tale principio si applica alleobbligazioni di valuta(il cui oggetto è il denaro sin da quando nascono: ad esempio l'obbligazione di pagare il prezzo di un bene compravenduto) ma non alleobbligazioni divalore(in cui il denaro è sostitutivo di una prestazione in origine diversa: ad esempio il risarcimento per illecito aquiliano). La liquidazione delle obbligazioni di valore esige la quantificazione monetaria del valore che l'obbligazione aveva quando è sorta, quindi la rivalutazione al momento della liquidazione, infine la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo.Poiché il principio nominalistico fa gravare sul creditore il rischio di svalutazione monetaria e sul debitore quello di rivalutazione, le parti possono ancorare la determinazione della somma dovuta ai parametri che misurano tale modifiche indicati dall'ISTAT attraverso le c.d. clausole di indicizzazione.

(3) Si pensi ad esempio a lira ed euro.

(4) Sulla rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro, si veda la l. 24 febbraio 1953, n. 90 (Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro). Si veda anche il d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (Introduzione dell'euro).

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 19119/2025

2Cass. civ. n. 34394/2024

3Cass. civ. n. 20552/2024

4Cass. civ. n. 21906/2021

5Cass. civ. n. 14372/2018

6Cass. civ. n. 22903/2017

7Cass. civ. n. 19084/2015

8Cass. civ. n. 20643/2014

9Cass. civ. n. 14531/2013

10Cass. civ. n. 13649/2013

11Cass. civ. n. 21000/2011

12Cass. civ. n. 14573/2007

13Cass. civ. n. 9691/2000

14Cass. civ. n. 250/1982

15Cass. civ. n. 2775/1973

16Cass. civ. n. 861/1969

Massime notarili correlate (1)