Articolo 1278 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Debito di somma di monete non aventi corso legale

Dispositivo

Note

(1) Si tratta, quindi, di moneta estera.

(2) La tesi prevalente è che si tratti di un'obbligazione alternativa (1285 c.c.), cioè che ha ad oggetto due prestazioni e da cui il debitore si libera eseguendone una, e non un'obbligazione facoltativa, cioè avente ad oggetto una prestazione ma con facoltà del debitore di liberarsi eseguendone un'altra (1556 c.c.). Questo perchè l'impossibilità di pagare in moneta estera non libera il debitore ma lo obbliga ad adempiere con moneta nazionale.

(3) Attualmente il cambio è fissato in modo uniforme dalla legge per l'intero territorio e quindi è divenuto irrilevante il riferimento al luogo.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 19084/2015

2Cass. civ. n. 18584/2014

3Cass. civ. n. 555/1998

4Cass. civ. n. 9810/1997

5Cass. civ. n. 4562/1991

6Cass. civ. n. 2691/1987

7Cass. civ. n. 6887/1986

8Cass. civ. n. 3414/1983