Articolo 1279 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
Dispositivo
La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola "effettivo" o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta (1).
Note
(1) Ad esempio, perchè la moneta è fuori corso, come la lira in Italia.