Articolo 1318 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Indivisibilità nei confronti degli eredi
Dispositivo
L'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore [1295] (1).
Note
(1) La norma rappresenta una deroga alla regola per cui l'obbligazione degli eredi è parziaria e non solidale, anche se tale era quella del lorodante causa(1317,752,754 c.c.).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 8982/1995
L'obbligazione contributiva in materia di previdenza e assistenza obbligatorie è indivisibile; pertanto, ai sensi dell'art. 1318 c.c., gli eredi del debitore sono tenuti singolarmente al pagamento dell'intero importo pecuniario dovuto dal loro dante causa.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8982 del 24 agosto 1995)