Articolo 1319 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritto di esigere l'intero

Dispositivo

Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile [1316]. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi (1).

Note

(1) La norma non chiarisce se il giudice possa disporre d'ufficio l'obbligo di prestare la cauzione o se sia necessaria una apposita domanda degli altri coeredi.