Articolo 1320 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Estinzione parziale

Dispositivo

Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta (1), il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile [1316] se non addebitandosi (2) ovvero rimborsando (3) il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa [1301].

La medesima disposizione si applica in caso di transazione [1304], novazione [1300], compensazione [1302] e confusione [1303].

Note

(1) In altri termini, se uno dei creditori ha stipulato con il debitore unadatio in solutum(v.1197 c.c.).

(2) L'addebitamento ha effetti obbligatori.

(3) Il rimborso ha effetto estintivo.