Articolo 1330 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Morte o incapacità dell'imprenditore

Dispositivo

Note

(1) Dal disposto di tale norma e dell'art. 1329 del c.c.si ricava che la regola generale è nel senso che morte o sopravvenuta incapacità del proponente, così come dell'accettante, prima del perfezionarsi del contratto, comportano l'inefficacia di proposta ed accettazione.

(2) Si pensi, ad esempio, alla proposta che, pur se fatta ad un imprenditore, sia volta a concludere un contratto per la fornitura di un servizio ad opera della persona dell'imprenditore stesso per la fiducia riposta in questi.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 17782/2013