Articolo 1347 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Possibilità sopravvenuta dell'oggetto

Dispositivo

Note

(1) La condizione sospensiva (1353 ss. c.c.) è quell'evento futuro ed incerto dal cui verificarsi le parti fanno dipendere la produzione degli effetti da parte del contratto.

(2) Il termine è un avvenimento futuro e certo (a differenza della condizione che è incerta) da cui si fa dipendere la produzione degli effetti del contratto o il cessare di tale produzione, a seconda che il termine sia iniziale o finale.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3207/2014