Articolo 1347 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Possibilità sopravvenuta dell'oggetto

Dispositivo

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva (1) o a termine (2) è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.

Note

(1) La condizione sospensiva (1353 ss. c.c.) è quell'evento futuro ed incerto dal cui verificarsi le parti fanno dipendere la produzione degli effetti da parte del contratto.

(2) Il termine è un avvenimento futuro e certo (a differenza della condizione che è incerta) da cui si fa dipendere la produzione degli effetti del contratto o il cessare di tale produzione, a seconda che il termine sia iniziale o finale.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3207/2014

La vendita di un terreno, che venga stipulata per consentire all'acquirente una sua utilizzazione edificatoria, al momento non permessa dagli strumenti urbanistici, e venga quindi sottoposta alla condizione sospensiva della futura approvazione di una variante di detti strumenti che contempli quell'utilizzazione, non è affetta da nullità, né sotto il profilo dell'impossibilità dell'oggetto, né sotto il profilo dell'impossibilità della condizione, dovendosi ritenere consentito alle parti di dedurre come condizione sospensiva anche un mutamento di legislazione o di norme operanti "erga omnes", salva restando l'inefficacia del contratto in conseguenza del mancato verificarsi di tale mutamento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3207 del 12 febbraio 2014)