Articolo 1373 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Recesso unilaterale

Dispositivo

(1)Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione (2).

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica [1467] (3), tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (4).

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso (5), questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.

È salvo in ogni caso il patto contrario (6).

Note

(1) La legge prevede anche delle ipotesi particolari di recesso, quali, ad esempio, quella di cui agli art. 64 ss. del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e quella di cui all'art. 6 della legge 18 giugno 1998, n. 192 in tema di subfornitura. Il recesso non deve essere confuso con ladisdettache costituisce il diniego alla rinnovazione di un contratto per il quale questa sia automatica ed è prevista, ad esempio, in materia di locazione di immobili urbani (artt.2 e3 L. 9 dicembre 1998, n. 431 e artt.28 e29 L. 27 luglio 1978, n. 392).

(2) Tale comma si riferisce ai contratti ad esecuzione immediata, i quali, cioè, non producono effetti nel tempo ma solo quando vengono eseguiti; è tale, ad esempio, il contratto di compravendita (v.1470 c.c.).

(3) Ad esempio, il contratto di somministrazione (v.1559 c.c.). Si ritiene che, in base anche all'art. 1375 del c.c., si possa sempre recedere anche dai contratti a tempo indeterminato, atteso che vale anche per essi il principio per cui nessun vincolo obbligatorio può essere perpetuo.

(4) Si ritiene che la norma esprima un principio di ordine generale, per cui il recesso in tali tipologie di contratto è sempre ammesso, anche se manca una previsione specifica per il singolo tipo. Inoltre, la non retroattività degli effetti andrebbe attribuita solo al recesso e non allarevoca, e ciò costituirebbe il tratto distintivo tra le due figure.

(5) Il recedente può versare il corrispettivo in via anticipata, nel qual caso esso si configura come caparra penitenziale (1386 c.c.) ovvero al momento del recesso ed in tal caso esso costituisce multa penitenziale (13733, c.c.).

(6) La salvezza del patto contrario è contemplata in un comma a sè stante, ciò che induce a ritenere che essa possa riferirsi all'intera norma.

Massime giurisprudenziali (40)

1Cass. civ. n. 9332/2025

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, il credito del contraente in bonis alla remunerazione delle prestazioni rese in favore della procedura, successivamente alla sua apertura, e derivanti da un contratto ad esecuzione periodica o continuata, ha carattere deducibile, pur in mancanza di subentro da parte del commissario, poiché, continuando il rapporto anche dopo l'apertura della procedura, gli effetti della manifestazione della volontà di scioglimento dello stesso non possono riverberarsi, per il principio ricavabile dagli artt. 1378, 1373 e 1460 c.c., sulle prestazioni già eseguite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ammesso la società opponente al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della locataria per il credito ai canoni maturati e non pagati, in prededuzione, senza dare rilievo al mancato subentro della stessa nei contratti di locazione pendenti).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 9332 del 9 aprile 2025)

2Cass. civ. n. 2967/2025

Se le parti di un contratto preliminare hanno convenzionalmente escluso il diritto di recesso del promissario acquirente, la successiva scrittura privata, sottoscritta anche dal promittente venditore, con cui il promissario acquirente dichiara di recedere dal contratto prima della scadenza del termine previsto per la stipula del definitivo (tra l'altro, riconoscendo - in accordo con la controparte - di non avere alcunché a pretendere, salva la restituzione delle somme anticipatamente versate a titolo di prezzo) va interpretata come espressa dichiarazione della volontà di recesso unita ad una manifestazione tacita (prioritaria sul piano logico) di revoca consensuale del divieto precedentemente pattuito.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2967 del 6 febbraio 2025)

3Cass. civ. n. 15503/2024

La corretta interpretazione delle clausole contrattuali nel contratto di locazione è fondamentale per determinare le facoltà attribuite alle parti contraenti, come ad esempio il diritto al libero recesso da parte del conduttore.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 15503 del 3 giugno 2024)

4Cass. civ. n. 14109/2024

Il divieto di recesso dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, previsto dall'art. 1373, comma 1, c.c. non si applica ai contratti ad esecuzione continuata ed è, comunque, derogabile per volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto valido il recesso pur dopo il rilascio di una certificazione della controparte, considerato che le prestazioni di quest'ultima dovevano ulteriormente svolgersi in via continuativa, prevedendosi un'attività di vigilanza circa il mantenimento dei requisiti per l'ottenuta certificazione, ed a fronte di una clausola che consentiva il recesso anche dopo il rilascio della certificazione stessa).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14109 del 21 maggio 2024)

5Cass. civ. n. 4169/2024

Nel contratto di prestazione professionale, governato dal principio di libertà della forma, anche il recesso unilaterale ex art. 1373 c.c. è libero da vincoli formali e può essere provato con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4169 del 15 febbraio 2024)

6Cass. civ. n. 32821/2023

La consegna di una caparra confirmatoria, nell'ambito di un contratto avente ad oggetto un preliminare di vendita immobiliare, implica, in caso d'inadempimento, il diritto di recesso secondo la disciplina dell'art. 1385, comma 2, c.c., esercitabile dalla parte non inadempiente anche se vi sia stato un principio d'esecuzione, stante l'inapplicabilità a tale recesso del disposto dell'art. 1373, comma 1, c.c., dettato in tema di recesso convenzionale.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 32821 del 27 novembre 2023)

7Cass. civ. n. 21287/2023

La clausola contrattuale contenente una "multa poenitentialis", a fronte della convenzionale attribuzione ad uno dei contraenti dello "ius poenitendi", non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale, sicché deve escludersi il diritto alla percezione della multa se il contraente onerato prova che il suo recesso è giustificato, in relazione alla formulata "exceptio inadimpleti contractus" dall'inadempimento dell'altra parte. Ciò comporta altresì che in caso di esercizio del diritto di recesso, a fronte di un inadempimento che poi si riveli non integrato, non è possibile la conversione del diritto potestativo indebitamente esercitato per tale ipotizzato inadempimento in un recesso unilaterale esercitato "ad nutum" ex art. 1373 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21287 del 19 luglio 2023)

8Cass. civ. n. 3954/2023

La caparra penitenziale - che ricorre quando alla previsione del diritto di recesso si accompagna la dazione di una somma di danaro o di altra quantità di cose fungibili - e la multa penitenziale - cioè, il corrispettivo previsto per il recesso - non integrano, a differenza della caparra confirmatoria, un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, bensì il corrispettivo del recesso per determinazione unilaterale e l'accertamento della volontà delle parti di dar vita all'una o all'altra figura compete al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 3954 del 9 febbraio 2023)

9Cass. civ. n. 21198/2022

Anche nell'ambito del contratto preliminare si applica la regola, stabilita dall'art. 1373, comma 1 c.c., secondo cui il recesso non può essere esercitato dalla parte quando, dopo la conclusione del contratto, questo abbia avuto un principio di esecuzione, quando cioè l'effetto reale del contratto si è in tutto o in parte realizzato o la prestazione obbligatoria, come la consegna del bene prima della stipulazione del contratto definitivo o il versamento di un acconto sul prezzo, è stata in tutto o in parte adempiuta.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21198 del 5 luglio 2022)

10Cass. civ. n. 3542/2021

Il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, che pertanto - salvo diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell'art. 1352 c.c. dalle medesime parti stipulanti - ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti; la medesima libertà va quindi ritenuta anche rispetto ai negozi risolutori di detti accordi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, c.c., la cui prova può essere offerta anche per testimoni.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3542 del 11 febbraio 2021)

11Cass. civ. n. 1454/2019

Sebbene il recesso sia atto irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia ai sensi dell'art. 1334 c.c., ciò non esclude che le parti, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, possano far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una concorde manifestazione di volontà che, nel caso di contratto in forma scritta "ad substantiam", deve risultare da atto scritto.–L'atto con il quale il contraente esercita il recesso convenzionale (art. 1373 c.c.) o legale (art. 1385 c.c.), costituente esplicazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall'art. 1372, comma 1, c.c., è immediatamente vincolante sia per l'emittente che per la controparte, anche quando l'efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti; il recesso è, di conseguenza, irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia, ai sensi dell'art. 1334 c.c., derivandone l'estinzione immediata del preesistente rapporto contrattuale. L'irrevocabilità unilaterale del recesso, dal momento in cui l'emittente lo abbia comunicato alla controparte, non può però comportare l'esclusione della facoltà per le parti, nell'esercizio della loro autonomia, di far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una manifestazione concorde di volontà che, nel caso di contratto in forma scritta ad substantiam, deve risultare da atto scritto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1454 del 18 gennaio 2019)

12Cass. civ. n. 5368/2018

La domanda dell'appaltatore volta a conseguire dal committente il corrispettivo previsto per l'esercizio della facoltà di recesso pattuita in suo favore ai sensi dell'art. 1373 c.c. presuppone l'esistenza di un patto espresso che attribuisca al committente la facoltà di recedere dal contratto prima che questo abbia avuto un principio di esecuzione, nonché l'avvenuto esercizio del recesso entro tale limite temporale, ed ha per oggetto la prestazione, in corrispettivo dello "ius poenitendi", di una somma ("multa poenitentialis") integrante un debito di valuta e non di valore; diversa, invece è, la domanda dello stesso appaltatore di essere tenuto indenne dal committente avvalsosi del diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1671 c.c., la quale presuppone l'esercizio, in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del medesimo, di una facoltà di recesso che al committente è attribuita direttamente dalla legge ed ha per oggetto un obbligo indennitario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5368 del 7 marzo 2018)

13Cass. civ. n. 2600/2018

Il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, che pertanto - a meno di eventuale diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell'art. 1352 c.c. dalle medesime parti stipulanti - ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti; la libertà della forma dell'accordo o del contratto collettivo di lavoro concerne anche i negozi ad esso connessi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, c.c.–La parte che eccepisce l'avvenuto recesso unilaterale da un accordo o da un contratto collettivo di diritto comune è onerata, ex art. 2697, comma 2, c.c., della prova relativa e, ove alla manifestazione orale segua, su richiesta dell'altro o degli altri contraenti, una dichiarazione scritta del medesimo tenore, è altresì onerata della prova del carattere meramente confermativo - anziché innovativo - di tale successiva dichiarazione.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2600 del 2 febbraio 2018)

14Cass. civ. n. 2130/2017

In tema di appalto, nel caso di recesso del committente - sia per l'ipotesi di recesso legale di cui all'art. 1671 c.c., esercitabile in qualunque momento dopo la conclusione del contratto e che può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, sia per l'ipotesi di recesso convenzionale, ex art. 1373 c.c. - il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente, pretenda dall'appaltatore il risarcimento del danno per inadempimento, nonostante questi abbia esercitato il suo diritto potestativo di recedere dal contratto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2130 del 27 gennaio 2017)

15Cass. civ. n. 26365/2014

Nella ipotesi di clausola contrattuale di "cessazione immediata del contratto", il giudice di merito, che la interpreti come recesso senza preavviso e non quale clausola condizionale risolutiva, deve rendere evidenti le ragioni dell'approdo ermeneutico quando, per gli eventi nel cui contesto la clausola ha operato, assume rilevanza la diversa struttura ed il "modus operandi" dei due istituti, il primo ancorato ad una facoltà delle parti di sciogliere unilateralmente il contratto, il secondo relazionato ad un avvenimento futuro e incerto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 26365 del 16 dicembre 2014)

16Cass. civ. n. 7762/2013

Il recesso unilaterale dal contratto, previsto dall'art. 1385, secondo comma, cod. civ., è di natura legale e non convenzionale, trovando la sua giustificazione nell'inadempienza dell'altra parte, laddove l'art. 1373, primo comma, cod. civ., secondo il quale il recesso non può essere esercitato quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, riguarda esclusivamente il recesso convenzionale e non anche quello stabilito dall'art. 1385 in favore del contraente non inadempiente(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7762 del 27 marzo 2013)

17Cass. civ. n. 227/2013

In tema di recesso dal contratto, l'obbligo del preavviso ha la funzione di tutelare il contraente receduto, al quale viene concesso, attraverso la dilazione degli effetti della volontà espressa dal recedente, il tempo sufficiente a regolare i suoi interessi; la sua violazione, peraltro, non comporta una danno in re ipsa, da risarcire a prescindere da qualunque effettivo pregiudizio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 227 del 8 gennaio 2013)

18Cass. civ. n. 15629/2005

In base ad una lettura conforme a buona fede deve ritenersi che, in un contratto di durata, in presenza di una pattuizione che riconosca ad una parte, in difetto di una unilaterale manifestazione di una volontà di disdetta dell'altra da compiersi entro un certo termine prima della scadenza del periodo di durata del contratto, il diritto potestativo di determinare la rinnovazione con una sua unilaterale dichiarazione, quest'ultima deve avvenire necessariamente entro il termine di scadenza del contratto, perché altrimenti l'effetto tipico della rinnovazione — cioè la nascita in prosecuzione di un nuovo contratto con lo stesso contenuto di quello originario, ma di questo sostitutivo, di modo che il rapporto fra le parti possa, pur cambiando la fonte, continuare senza soluzione con le stesse regole — non potrebbe realizzarsi (principio affermato dalla Suprema Corte relativamente ad un contratto di sponsorizzazione di un atleta).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15629 del 26 luglio 2005)

19Cass. civ. n. 262/2005

I contratti conclusi « iure privatorum» dalla P.A. sono assoggettati alla ordinaria disciplina dettata in materia contrattuale — sebbene, per la loro validità, sia sempre richiesta la forma scritta a pena di nullità — con la conseguenza che il recesso, quale atto unilaterale recettizio, può essere legittimamente espresso dall'Ente pubblico in qualsiasi forma, purché esso pervenga nella sfera di conoscenza del destinatario, ed è pertanto sottratto tanto all'osservanza dello schema procedimentale degli atti pubblici della P.A., quanto al sindacato di conformità dell'organo di controllo che attiene alla legittimità degli atti e non investe la valutazione dell'interesse pubblico perseguito — (fattispecie in tema di contratto di locazione di immobili di proprietà di un privato in relazione al quale il commissario straordinario preposto all'amministrazione del comune locatario aveva comunicato al conduttore la volontà di recedere dal contratto a causa della situazione di dissesto finanziario del comune stesso senza che la dichiarazione di recesso fosse stata preceduta da alcuna deliberazione dell'ente. Nell'affermare il principio di diritto espresso in massima, la Corte Cass. ha ulteriormente precisato, da un canto, che il commissario straordinario, assorbendo in sè entrambe le funzioni pubbliche deliberative ed esecutive — era senz'altro legittimato ad esprimere la volontà di recesso dell'ente, dall'altro, che il dissesto finanziario dell'ente stesso integrava senz'altro una delle ipotesi di « gravi motivi» di cui all'art.27 u.c. della legge 392/1978, giustificativi del recesso dell'ente dal contratto di locazione).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 262 del 8 gennaio 2005)

20Cass. civ. n. 14970/2004

Il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, la quale è in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. Tuttavia, non trattandosi di principio inderogabile che coinvolga interessi pubblici o generali, le parti possono derogare alla recedibilitàad nutumpurché la rinuncia — sia pure implicita — investa direttamente la stessa recedibilità. Pertanto qualora, come nella specie, il contratto rechi la disciplina pattizia soltanto di alcune ipotesi di inadempimento, tale previsione, in difetto di specifiche determinazioni ulteriori, non può incidere sulla recedibilitàad nutumche rappresenta la causa estintiva ordinaria del rapporto di prestazione d'opera professionale (dedotto nella specie).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 14970 del 4 agosto 2004)

21Cass. civ. n. 17340/2003

Mentre integra un debito di valuta, che ai sensi dell'art. 1373 c.c. trova fonte in un patto espresso, la prestazione a favore dell'appaltatore di una somma a titolo di corrispettivo per l'esercizio da parte del committente della facoltà di recesso prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, dà luogo, invece, a un'obbligazione di valore di natura indennitaria l'esercizio, posteriore alla conclusione del contratto di appalto — e quindi anche ad esecuzione già iniziata — della facoltà di recesso unilaterale per legge attribuita dall'art. 1671 c.c. al committente, che è tenuto a tenere indenne l'appaltatore del danno emergente e del lucro cessante, da liquidare — secondo i principi regolatori del risarcimento del danno — anche in via equitativa, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17340 del 17 novembre 2003)

22Cass. civ. n. 8360/1996

Qualora un contratto collettivo — che costituisce uno strumento di composizione di conflitti sorti in un determinato momento — venga stipulato senza l'indicazione di una scadenza, detta mancanza non implica che gli effetti del contratto perdurino nel tempo senza limiti, atteso che — in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contrattoexart. 1375 c.c. ed in coerenza con la naturale temporaneità dell'obbligazione — deve essere riconosciuta alle parti la possibilità di farne cessare l'efficacia, previa disdetta, anche in mancanza di una previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 1373 c.c. che regola il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata prevista dalle parti, senza nulla disporre per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8360 del 20 settembre 1996)

23Cass. civ. n. 10300/1994

L'art. 1373 c.c. — il quale, nel disciplinare l'istituto del recesso unilaterale (diverso da quello per inadempimento previsto dall'art. 1385 c.c.), stabilisce che la parte cui è attribuita pattiziamente detta facoltà può esercitarla finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione — non prescinde, in virtù sia del suo testo letterale, sia della suaratio(ravvisabile nell'incompatibilità concettuale tra proposito di sciogliere unilateralmente il rapporto e consenso precedentemente manifestato a darvi attuazione, sia pure parziale), da una connotazione volontaristica del «principio di esecuzione», nel senso che questo, per poter precludere il recesso, o deve essere stato posto in essere dallo stesso recedente o, se posto in essere da altro contraente, non deve aver trovato opposizione e rifiuto da parte del primo. Ne consegue che la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, di cui all'art. 2932 c.c., non può — sempre che l'altra parte non vi abbia aderito o non abbia accettato l'eventuale contemporanea offerta della controprestazione — in alcun modo considerarsi di per sé principio di esecuzione del contratto preliminare ai sensi ed agli effetti dell'art. 1373 c.c. e che il convenuto, a cui favore sia stato attribuito il diritto di recesso, deve ritenersi legittimato a farlo valere in via di azione o di eccezione riconvenzionale ed a paralizzare cosa la pretesa avversaria di sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10300 del 1 dicembre 1994)

24Cass. civ. n. 4473/1993

Nel contratto di associazione in partecipazione agli utili dell'impresa o di uno o più affari, il diritto di recesso deve riconoscersi a ciascuno dei contraenti ove manchi la previsione del termine di durata del rapporto, con la conseguenza che l'istituto del recesso unilaterale a norma del secondo comma dell'art. 1373 c.c. è applicabile sia al contratto sopra richiamato che ai rapporti di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite, che costituisce una figura particolare del contratto di cui all'art. 2549 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4473 del 15 aprile 1993)

25Cass. civ. n. 5846/1991

A differenza della mediazione tipica, nella quale a norma dell'art. 1756 c.c., per l'affare non concluso, al mediatore spetta soltanto il diritto al rimborso delle spese, essendo il committente dominus della conclusione (o meno) del contratto ed anche della revoca dello stesso incarico senz'altro onere, nel contratto per cui sia pattuito un termine di efficacia con facoltà per l'incaricato, fino alla scadenza dello stesso, di promuovere affari con diritto alla provvigione anche se il committente rifiuti la conclusione del contratto, la revoca dell'incarico, ponendosi in contrasto con detta attribuzione, rientrante nel potere di autonomia contrattuale delle parti in rispondenza all'esigenza di favorire al massimo grado la promozione degli affari, comporta il diritto dell'incaricato ad un corrispettivo, anche in applicazione del principio generale di cui all'art. 1373, terzo comma, c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5846 del 23 maggio 1991)

26Cass. civ. n. 4750/1991

La domanda dell'appaltatore volta a conseguire dal committente il corrispettivo previsto per l'esercizio della facoltà di recesso pattuita in suo favore ai sensi dell'art. 1373 c.c. e la domanda dello stesso appaltatore di essere tenuto indenne dal committente avvalsosi del diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1671 c.c. sono sostanzialmente diverse: la prima presuppone l'esistenza di un patto espresso che attribuisca al committente la facoltà di recedere dal contratto prima che questo abbia avuto un principio di esecuzione, nonché l'avvenuto esercizio del recesso entro tale limite temporale, ed ha per oggetto la prestazione, in corrispettivo dello ius poenitendi, di una somma (multa poenitentialis) integrante un debito di valuta e non di valore; la seconda, invece, presuppone l'esercizio, in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del medesimo, di una facoltà di recesso che al committente è attribuita direttamente dalla legge ed ha per oggetto un obbligo indennitario (delle perdite subite dall'appaltatore — per le spese sostenute ed i lavori eseguiti — e del mancato guadagno) cui sono applicabili gli stessi principi in tema di risarcimento del danno da inadempimento e, in particolare, sia quello della possibilità di una liquidazione equitativa sia quello della necessità di tener conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4750 del 29 aprile 1991)

27Cass. civ. n. 1513/1990

La disposizione dell'art. 1373, primo comma, c.c., per la quale la facoltà di recedere dal contratto, attribuita ad una delle parti, può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, non opera relativamente ai contratti ad esecuzione continuata, per i quali il secondo comma della medesima norma espressamente prevede che detta facoltà può essere esercitata anche successivamente; ed è, comunque, suscettibile di deroga per contraria pattuizione, da riconoscersi sussistente allorché la facoltà di recesso sia attribuita in correlazione ed in funzione di un patto di prova, che necessariamente presuppone l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1513 del 27 febbraio 1990)

28Cass. civ. n. 987/1990

Il recesso unilaterale, lungi dal costituire una facoltà normale delle parti contraenti, presuppone, invece, a norma dell'art. 1373 c.c., che essa sia specificamente attribuita per legge o per clausola contrattuale e, in quest'ultimo caso, l'onere di provarne l'esistenza ricade sulla parte che intenda farla valere in giudizio. (Nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato, interpretando l'art. 16 dell'accordo collettivo nazionale 24 aprile 1958, sulla previdenza integrativa per il personale dipendente dall'Assitalia, che a quest'ultima fosse consentito di denunziare unilateralmente gli impegni assunti con l'accordo medesimo).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 987 del 12 febbraio 1990)

29Cass. civ. n. 1101/1988

La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento deve intendersi impiegata per la sua intera entità per assolvere la duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria di preventiva liquidazione del danno per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento. Pertanto il versamento di essa, costituendo principio di esecuzione del contratto, impedisce l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 del codice civile.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1101 del 4 febbraio 1988)

30Cass. civ. n. 8776/1987

La clausola con la quale si attribuisce ad uno o ad entrambi i contraenti la facoltà di recessoexart. 1373 c.c., siccome derogativa al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti, pur non richiedendo alcuna formula sacramentale, deve essere sempre redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare alcun dubbio circa la volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da loro sottoscritto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito secondo cui le parti non avevano in concreto inteso stabilire un recessoexart. 1373 c.c., ma una penale per il caso di inadempimento).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8776 del 26 novembre 1987)

31Cass. civ. n. 6582/1984

Il principio che il diritto della parte di recedere dal contratto, anche se collegato alla prestazione di una caparra penitenziale, non si sottrae alla regola generale, stabilita dall'art. 1373, primo comma c.c., secondo cui il recesso non può essere esercitato quando dopo la conclusione del contratto questo abbia avuto un principio di esecuzione, quando cioè l'effetto reale del contratto si è in tutto o in parte realizzato o la prestazione obbligatoria è stata in tutto o in parte adempiuta, trova applicazione anche in ordine al contratto preliminare, dal quale conseguono effetti anticipatori delle prestazioni corrispettive delle parti, come il versamento di un acconto sul prezzo e la consegna della cosa anteriormente alla stipulazione del contratto definitivo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6582 del 15 dicembre 1984)

32Cass. civ. n. 2625/1984

Costituisce «principio di esecuzione» del contratto preliminare di vendita ostativo, ai sensi dell'art. 1373, primo comma, c.c., all'esercizio del recesso, il versamento di parte del prezzo, anche se con cambiali emesse al momento della stipula, ma scadute e pagate in data successiva al preliminare ed anteriore all'esercizio del recesso, in quanto siffatto regolamento cambiario in luogo dell'immediato pagamento di quella parte del prezzo, dovendosi ritenerepro solvendo, determina l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria solo al momento dell'effettivo pagamento delle cambiali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2625 del 26 aprile 1984)

33Cass. civ. n. 6160/1983

Il diritto di recessoexart. 1373 c.c. — insuscettibile di interpretazione estensiva per la sua natura di eccezione al principio generale della irrevocabilità degli impegni negoziali — non può essere svincolato da un termine preciso o, quanto meno, sicuramente determinabile, in assenza del quale l'efficacia del contratto resterebbe indefinitamente subordinata all'arbitrio della parte titolare di tale diritto, con conseguente irrealizzabilità delle finalità perseguite con il contratto stesso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6160 del 20 ottobre 1983)

34Cass. civ. n. 2615/1982

Il «principio di esecuzione» del contratto — che l'art. 1373, primo comma, c.c. considera ostativo all'esercizio della facoltà di recesso attribuita ad uno dei contraenti — deve ravvisarsi nella consegna della cosa promessa in vendita in tempo posteriore alla stipulazione del preliminare, ancorché non prevista in contratto, e nel rilascio contestuale a detta stipulazione, in funzione del pattuito anticipato adempimento della prestazione del prezzo, di cambiali con scadenza fissata in momenti successivi alla stipulazione stessa, trattandosi di comportamenti di attuazione del contratto preliminare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2615 del 27 aprile 1982)

35Cass. civ. n. 6354/1981

Nei contratti di durata, in cui sono previste reciproche prestazioni da attuarsi in un lungo lasso di tempo, qualora la cessazione del rapporto sia pattuita con riferimento alla consumazione di una certa quantità di beni o di merci da parte di uno dei contraenti, non può parlarsi di durata indeterminata, risultando il termine finale del rapporto prefissato in modo indiretto col rinvio al verificarsi della prevista situazione di esaurimento del bene o della merce in questione. Con la conseguenza che l'esistenza del termine finale (certus an incertus quando) preclude la possibilità del recesso unilaterale, che è applicabile ai contratti senza alcuna determinazione di tempo, essendo i suoi effetti in contrasto con un'esplicita, diversa volontà delle parti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6354 del 28 novembre 1981)

36Cass. civ. n. 6482/1980

Se è vero che, fin quando non si sia formato il consenso per il contratto definitivo o non sia passata in giudicato la sentenza costitutivaexart. 2932 c.c., il contratto preliminare non si può considerare eseguito, peraltro, quando la parte interessata chiede giudizialmente la pronunciaexart. 2932 c.c. offrendo anche il dovuto prezzo e gli accessori, ha inizio l'iter che conduce all'esecuzione del preliminare, e, perciò, sussiste quel principio di esecuzione che impedisce alla controparte l'esercizio della facoltà di recesso eventualmente a suo favore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6482 del 13 dicembre 1980)

37Cass. civ. n. 4023/1978

Il principio, proprio del recesso unilaterale previsto nell'art. 1373 c.c. - in base al quale, eccezion fatta per i contratti a esecuzione continuata e periodica, la facoltà di recedere non può essere esercitata quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione - non è applicabile al cosiddetto «recesso» che trova il suo presupposto e la sua giustificazione nell'inadempimento dell'altra parte, il quale non è eliminato «in radice» da una parziale esecuzione del contratto. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che il versamento della caparra implicava la natura preliminare del contatto di vendita).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4023 del 2 settembre 1978)

38Cass. civ. n. 267/1976

A norma dell'art. 1373 c.c., la facoltà di una delle parti di recedere dal contratto non può essere esercitata se non alle condizioni e nei modi convenzionalmente stabiliti. Pertanto, quando tali condizioni comprendono una prestazione a carico del recedente, sia che tale prestazione abbia il contenuto di un indennizzo o di un prezzo dellojus poenitendi, sia che, invece, si risolva nell'adempimento di un'obbligazione restitutoria o, comunque, avente oggetto diverso da quello indennitario, il recesso non ha effetto se la prestazione non sia stata adempiuta. L'atto con il quale si esercita il diritto potestativo di recesso di cui all'art. 1373 c.c. integra un negozio giuridico unilaterale recettizio che deve sottostare alle medesime garanzie di forma prescritta per la costituzione del rapporto contrattuale alla cui risoluzione il recesso stesso è preordinato. Pertanto, la manifestazione di volontà rivolta allo scioglimento di un contratto preliminare di vendita immobiliare, redatto per iscritto a norma dell'art. 1351 c.c., deve necessariamente assumere la forma scritta e non può, quindi, essere desunta dal comportamento omissivo opposto da una delle parti all'invito rivoltole dall'altro contraente di prestarsi alla stipula dell'atto definitivo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 267 del 28 gennaio 1976)

39Cass. civ. n. 3071/1973

Non può configurarsi come recesso unilaterale a norma dell'art. 1373 c.c. una facoltà esercitabile, per espressa previsione delle parti, soltanto a contratto eseguito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3071 del 16 novembre 1973)

40Cass. civ. n. 2417/1971

Il recesso unilaterale convenzionale dal contratto, previsto in via generale dall'art. 1373 c.c., è diverso dal recesso legale disciplinato dall'art. 1898 in tema di assicurazione, il quale contiene una disposizione inderogabile solo a vantaggio dell'assicurato, come stabilisce l'art. 1932 dello stesso codice. Al recesso convenzionale non può quindi essere applicata la disciplina del predetto recesso legale, in quanto le norme che limitano la libertà contrattuale, qualora siano dichiarate inderogabili, costituiscono eccezioni rispetto ai principi generali, e non si applicano oltre i casi previsti (art. 14 delle preleggi).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2417 del 22 luglio 1971)