Articolo 1377 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Trasferimento di una massa di cose
Dispositivo
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate [1537] (1).
Note
(1) Massa di cose si ha, ad esempio, considerando come oggetto della compravendita (1470 c.c.) tutta la stoffa presente in un magazzino, anche se debba essere misurata per stabilirne il prezzo complessivo.