Articolo 1377 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trasferimento di una massa di cose

Dispositivo

Note

(1) Massa di cose si ha, ad esempio, considerando come oggetto della compravendita (1470 c.c.) tutta la stoffa presente in un magazzino, anche se debba essere misurata per stabilirne il prezzo complessivo.