Articolo 1378 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trasferimento di cosa determinata solo nel genere

Dispositivo

Note

(1) I beni generici sono quelli considerati solo per la loro appartenenza ad un genere, ad esempio un quintale di pesce spada; i beni specifici, invece, vengono in rilievo per la loro individualità, come accade, ad esempio, quando si individuano e si separano, nella massa, venti chilogrammi di pesce spada.

(2) L'individuazioneè quell'attività mediante la quale il bene da generico diviene specifico e può consistere nella misurazione, nella pesatura, nella separazione ecc.

(3) In base al principio per cui il rischio del perimento di un bene grava su chi ne è proprietario, fino alla specificazione tale rischio grava sul venditore. Egli, inoltre, non può mai essere liberato dalla prestazione poiché, in base al brocardogenus numquam perit, questi potrà sempre reperire altrove altri beni del medesimo genere.

(4) Pertanto, dal momento della consegna al vettore o allo spedizioniere il rischio del perimento del bene passa all'acquirente. Ciò non esclude un'eventuale responsabilità di questi in base alla relativa disciplina (v.1678 ss.,1737 ss. c.c.).

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 32947/2024

2Cass. civ. n. 14025/2014

3Cass. civ. n. 17200/2013

4Cass. civ. n. 9466/2011

5Cass. civ. n. 9166/2002

6Cass. civ. n. 8107/2000

7Cass. civ. n. 108/1997

8Cass. civ. n. 8857/1996

9Cass. civ. n. 3559/1995

10Cass. civ. n. 8345/1990