Articolo 1378 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Dispositivo
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere (1) [1178], la proprietà si trasmette con l'individuazione (2) fatta d'accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti (3). Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna [1510] al vettore [1678] o allo spedizioniere [1737] (4).
Note
(1) I beni generici sono quelli considerati solo per la loro appartenenza ad un genere, ad esempio un quintale di pesce spada; i beni specifici, invece, vengono in rilievo per la loro individualità, come accade, ad esempio, quando si individuano e si separano, nella massa, venti chilogrammi di pesce spada.
(2) L'individuazioneè quell'attività mediante la quale il bene da generico diviene specifico e può consistere nella misurazione, nella pesatura, nella separazione ecc.
(3) In base al principio per cui il rischio del perimento di un bene grava su chi ne è proprietario, fino alla specificazione tale rischio grava sul venditore. Egli, inoltre, non può mai essere liberato dalla prestazione poiché, in base al brocardogenus numquam perit, questi potrà sempre reperire altrove altri beni del medesimo genere.
(4) Pertanto, dal momento della consegna al vettore o allo spedizioniere il rischio del perimento del bene passa all'acquirente. Ciò non esclude un'eventuale responsabilità di questi in base alla relativa disciplina (v.1678 ss.,1737 ss. c.c.).
Massime giurisprudenziali (10)
1Cass. civ. n. 32947/2024
In tema di assicurazione del trasporto per conto di chi spetta, in caso di sinistro, l'indennizzo assicurativo spetta al compratore, cosicché, ove esso sia stato invece pagato al venditore, deve escludersi il diritto di surrogazione dell'assicuratore nel credito risarcitorio verso il vettore o lo spedizioniere.–In tema di assicurazione del trasporto per conto di chi spetta, poiché la proprietà del carico si trasferisce al destinatario con la consegna al vettore, salvo patto contrario, in caso di sinistro verificatosi durante il trasporto, il venditore non è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 32947 del 17 dicembre 2024)
2Cass. civ. n. 14025/2014
La vendita di un'autovettura designata solo per marca, tipo e accessori, non è una vendita di cosa altrui o cosa futura, ma una vendita di cosa appartenente a genere limitato, che fa sorgere a carico del venditore il duplice obbligo di individuare la "res" e di consegnarla nel luogo pattuito. L'individuazione necessaria all'effetto reale deve essere fatta col concorso di entrambe le parti, sicché la mancata importazione del veicolo dal luogo di produzione a quello di consegna rende il venditore inadempiente ad entrambe le dette obbligazioni.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 14025 del 19 giugno 2014) C. giust. UE n. 3674/2014Il patto che preveda la facoltà del creditore pignoratizio di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, e così di seguito a ogni successiva scadenza dei titoli provenienti dal rinnovo o dai rinnovi, con l'avvertenza che gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati restino soggetti all'originario vincolo di pegno, è incompatibile con il pegno irregolare, in quanto la riscossione dei titoli alla scadenza (e non la vendita degli stessi in qualsiasi momento) e l'acquisto di titoli della stessa natura rendono evidente la mera surrogazione dell'oggetto di un pegno regolare e non l'attribuzione alla banca della facoltà di disporre dei titoli. Né ad escludere tale natura è idonea l'inclusione dei titoli in un certificato cumulativo, atteso che la dematerializzazione, pur superando la fisicità del titolo, non è incompatibile con il pegno regolare, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, attraverso meccanismi alternativi di scritturazione, senza la movimentazione e senza neppure la creazione del supporto cartaceo.(Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. I, sentenza n. 3674 del 17 febbraio 2014)
3Cass. civ. n. 17200/2013
Non è affetto da nullità, per indeterminabilità dell'oggetto, il contratto con il quale si prevede il trasferimento di un certo numero di rami d'azienda, non espressamente individuati tra i tanti di cui sia titolare l'obbligato, con le relative concessioni per la gestione di stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti, venendo in rilievo un'obbligazione avente ad oggetto cose determinate solo nel genere, espressamente disciplinata dall'art. 1178 c.c., che impone al debitore di prestare cose di qualità non inferiore alla media.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17200 del 11 luglio 2013)
4Cass. civ. n. 9466/2011
Nella vendita di cose determinate solo nel genere, l'individuazione di esse, necessaria perché all'effetto obbligatorio segua quello reale del trasferimento della proprietà dal venditore al compratore, deve essere fatta in presenza e con il concorso di entrambe le parti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal "genus" e ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che la dizione in fattura "materiale a vs. disposizione presso nostro deposito" stesse ad indicare la intervenuta individuazione della merce ed il perfezionarsi della consegna con la messa a disposizione, nonché il sorgere dell'obbligazione di pagare il corrispettivo).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9466 del 28 aprile 2011)
5Cass. civ. n. 9166/2002
Il contratto di mandato in forza del quale un soggetto si sia impegnato ad acquistare e a trasferire al mandante la proprietà di un certo numero di azioni di una società ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietà si trasmette esclusivamente, a norma dell'art. 1378 c.c., mediante l'individuazione dei beni che ne formano oggetto. Pertanto, qualora le azioni non siano state individuate o siano confuse nel patrimonio del mandatario che ne abbia acquistate una quantità superiore, sussiste inadempimento del mandatario all'obbligo essenziale di ritrasferire al committente la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la proprietà.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9166 del 24 giugno 2002)
6Cass. civ. n. 8107/2000
La «dematerializzazione» (o «decartolarizzazione») dei titoli di credito, secondo il regime compiutamente attuato dalla legge n. 231 del 1998, supera la fisicità del titolo, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali (agli effetti, ad esempio, della costituzione in pegno), senza la movimentazione o addirittura neppure la creazione del supporto cartaceo; essa non elimina, però, anche la necessità dell'individuazione, a norma dell'art. 1378 c.c., attraverso meccanismi sia pure alternativi di scritturazione, del titolo stesso come bene immateriale, configurandosi, altrimenti, in relazione a questo, un credito e non più un titolo di credito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8107 del 14 giugno 2000)
7Cass. civ. n. 108/1997
L'ordine di borsa in forza del quale una banca si sia impegnata ad acquistare e a trasferire al cliente la proprietà di un certo numero di azioni di una società cooperativa a responsabilità limitata, ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietà si trasmette esclusivamente, a norma dell'art. 1378 c.c., mediante l'individuazione dei beni che ne formano oggetto, non essendo sufficiente la messa a disposizione delle azioni presso la società. Pertanto, in difetto di tale individuazione, la banca è inadempiente al suo obbligo essenziale, quale commissionaria, di ritrasferire al committente la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la proprietà.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 108 del 9 gennaio 1997)
8Cass. civ. n. 8857/1996
Nella vendita di cose determinate solo nel genere e non ancora consegnate, l'individuazione delle cose stesse, necessaria perché all'effetto obbligatorio segua quello reale del trasferimento della proprietà dal venditore al compratore, deve essere fatta in presenza e col concorso di entrambe le parti o di loro rappresentanti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal genus e ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore, mentre ai fini predetti non è sufficiente un'iniziativa unilaterale del venditore. Tale accordo non può ritenersi tacitamente concluso a seguito dell'invio, per conoscenza, all'acquirente di disposizioni impartite dal venditore al depositario (nella specie, trattavasi di tre lettere che contenevano le disposizioni di consegnare tre partire di caffè, composte ciascuna da centocinquanta sacchi, a semplice richiesta dell'acquirente o di un suo incaricato), atteso che la proposta di un accordo per l'individuazione della merce venduta, caricata alla rinfusa, insieme ad una maggior quantitativo destinato ad altri acquirenti, può ritenersi tacitamente accettata solo in presenza di un comportamento inequivoco del suo destinatario, che appaia incompatibile con una volontà contraria ed esprima con assoluta chiarezza la volontà dello acquirente di aderire al criterio di individuazione proposto dalla venditrice, e non invece in presenza di un comportamento inerte del medesimo destinatario.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8857 del 10 ottobre 1996)
9Cass. civ. n. 3559/1995
Nella vendita di cose determinate solo nel genere, l'individuazione del bene avviene, salvo diversa specifica intesa tra le parti, mediante la consegna (al vettore, quando trattasi di prodotti che devono essere trasportati da un luogo all'altro). Ove i contraenti pattuiscano che, per esigenze di uno di loro, il termine di consegna possa essere differito a richiesta, anche l'individuazione del bene viene differita, se detta richiesta sia formulata, a meno che nel contratto non sia diversamente disposto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3559 del 25 marzo 1995)
10Cass. civ. n. 8345/1990
Nella vendita con spedizione da piazza a piazza avente per oggetto ungenus, il compratore acquista la proprietà della cosa alienatagli e ne assume i rischi relativi attraverso la specificazione fatta dal venditore con la consegna della merce al vettore, quando si tratta di spedizione destinata unicamente al compratore medesimo o quando si tratti di più spedizioni di lotti separati materialmente l'uno dall'altro, distinti per ciascun destinatario compratore. Quando invece la partita venduta sia stata spedita dal venditore alla rinfusa ai vari compratori, senza distinzione di lotti, il venditore non si libera con la consegna al vettore, ma con la specificazione da eseguirsi all'arrivo con la separazione delle singole partite, per la consegna al compratore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8345 del 17 agosto 1990)