Articolo 1379 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Divieto di alienazione
Dispositivo
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti (1), e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Note
(1) Ad esempio, se Tizio e Caio si accordano affinché il secondo non venda un bene di cui è proprietario a nessuno ma questi lo aliena a Sempronio, Tizio può far valere il patto contro Caio ed ottenere il risarcimento del danno (v.1218 ss. c.c.), mentre non può opporre l'accordo a Sempronio, il cui acquisto è valido ed efficace.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 23616/2023
L'attribuzione patrimoniale testamentaria di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell'art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell'onerato, i cui poteri dispositivi sul bene - destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo - risultano sostanzialmente sterilizzati "sine die". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto valido, perché predeterminato nel tempo, il vincolo di attribuzione testamentaria della proprietà di un immobile in favore di un Comune, alla condizione di mantenimento per almeno sessanta anni della destinazione del complesso immobiliare ad uso di piscina e di palestra per la collettività).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 23616 del 2 agosto 2023)
2Cass. civ. n. 18726/2018
Nel contratto di edizione "per edizione", l'eventuale previsione di un diritto di prelazione a favore dell'editore non preclude la libertà dell'autore, né comporta la violazione degli artt. 1379 c.c. e 122, comma 2, l. n. 633 del 1941, poiché per effetto di esso il titolare del diritto resta libero di disporre dei suoi beni ed alle condizioni che preferisce essendogli unicamente imposto, dopo la conclusione del contratto e qualora voglia instaurare un nuovo rapporto contrattuale con un terzo, di comunicare all'originario stipulante le condizioni dell'accordo per consentirgli di valutare la possibilità di assumere in proprio l'impegno.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 18726 del 13 luglio 2018)
3Cass. civ. n. 15240/2017
L’attribuzione patrimoniale gratuita (nella specie, sotto forma di legato) di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell’art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell’onerato, i cui poteri dispositivi sul bene - destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo - risultano sostanzialmente sterilizzati “sine die”.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15240 del 20 giugno 2017)
4Cass. civ. n. 3082/1990
La norma dell'art. 1379 c.c. con riguardo alle condizioni di validità — limite temporale di durata, rispondenza ad apprezzabile interesse di una parte — del divieto convenzionale di alienare, si applica, essendo espressione di un principio di portata generale, anche a pattuizioni che, come quelle contenenti un vincolo di destinazione, se pur non puntualmente riconducibili al paradigma del divieto di alienazioni, comportino, comunque, limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprietà.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3082 del 11 aprile 1990)