Articolo 1390 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Vizi della volontà

Dispositivo

Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante (1). Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo (2).

Note

(1) Se, cioè, egli versa in errore (1427 ss. c.c.), ovvero vi sia stata violenza (1434 ss. c.c.) o dolo (1439 ss. c.c.).

(2) Ad esempio, il rappresentato viene raggirato da un terzo in accordo con la controparte che ne trae profitto (1439 comma 2, c.c.).