Articolo 1424 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Conversione del contratto nullo

Dispositivo

(1)Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma (2), qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità (3).

Note

(1) La conversione prevista da tale norma si definisce sostanziale, in quanto postula di verificare la volontà dei contraenti. Essa si distingue dalla conversione formale, che opera automaticamente in base alla previsione di legge, come nel caso dell'atto pubblico (v.2701 c.c.) o del testamento segreto (v.607 c.c.).

(2) Ad esempio, la conversione non opera se l'oggetto di una compravendita (1470 c.c.) non può essere venduto (v.1346 ss. c.c.) o se la legge richiede l'adozione della forma scritta (v.1350 c.c.) che, però, non viene adottata.

(3) Oltre a tali requisiti è necessario che la nullità non sia dovuta ad illiceità in quanto l'ordinamento non concede mai tutela, nemmeno in via indiretta, a tale situazione.

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. civ. n. 15093/2025

In caso di nullità di un contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, può operarsi la conversione del medesimo in contratto di mutuo ipotecario ordinario ex art. 1424 c.c., qualora siano integrati i presupposti di continenza e di comune volontà delle parti verso il risultato pratico perseguito.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15093 del 5 giugno 2025)

2Cass. civ. n. 13197/2025

In tema di condominio, l'indennità prevista dall'ultimo comma dell'art. 1127 c.c. trae fondamento dalla considerazione che, per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell'ultimo piano aumenta, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1118, comma 1, c.c., è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene; pertanto, il legislatore ha inteso compensare in parte i condomini, assumendo a parametro il valore del suolo occupato, che costituisce l'unica parte comune suscettibile di valutazione autonoma, cosicché un titolo attributivo al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare della proprietà esclusiva della colonna d'aria non è idoneo ad esonerare dall'obbligo di pagamento dell'indennità prevista per la sopraelevazione, poiché a siffatto titolo, ex art. 1424 c.c., potrebbe essere riconosciuta solo la più limitata efficacia di rinuncia da parte degli altri condomini alla (futura ed eventuale) indennità di cui all'art. 1127 c.c., rinuncia che, essendo priva di effetti reali, non impegnerà gli aventi causa a titolo particolare dagli originari stipulanti.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 13197 del 18 maggio 2025)

3Cass. civ. n. 19/2025

Ai fini della conversione del negozio nullo ai sensi dell'art. 1424 c.c., non occorre l'accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il diverso contratto frutto della conversione - poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, ostativa alla stessa conversione - ma è sufficiente che l'intento pratico originariamente perseguito dalle parti sia soddisfatto, anche solo in parte, dagli effetti del nuovo negozio frutto della conversione.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19 del 2 gennaio 2025)

4Cass. civ. n. 11176/2024

Ai fini della corretta qualificazione di un contratto di cui le parti abbiano convenuto un determinato inquadramento (nomen iuris) con atto scritto, non rileva la disciplina dell'art. 1424 c.c., per la conversione del negozio nullo, poiché la questione dell'identificazione del reale tipo di rapporto deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso, quali desumibili anche dalle modalità della sua attuazione, sì da apprezzarne l'aderenza ad una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda di nullità per difetto di causa di un contratto qualificato dalle parti come "transazione", ma privo di reciproche concessioni volte a risolvere una lite in corso o a prevenire una lite che avrebbe potuto insorgere, evidenziando che l'operazione del giudice non era consistita nella conversione di un negozio nullo ma nell'interpretazione del contratto, qualificato in termini di vendita).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 11176 del 26 aprile 2024)

5Cass. civ. n. 1010/2024

Il giudice d'appello non può dichiarare la nullità parziale del contratto, per preclusione da giudicato, qualora il giudice di primo grado abbia ritenuto integralmente nullo il contratto e l'appellante si sia doluto non di tale giudizio, ma soltanto della mancata conversione del contratto ai sensi dell'art. 1424 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 1010 del 10 gennaio 2024)

6Cass. civ. n. 8733/2023

In tema di successioni testamentarie, la condizione sospensiva illecita apposta ad una istituzione d'erede può convertirsi, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in un onere o in un legato solo su richiesta di parte, non essendo consentito al giudice attribuire d'ufficio ad una disposizione "mortis causa" una qualificazione giuridica diversa da quella voluta dal testatore e risultante dalla scheda testamentaria. (Nella specie, la Corte ha escluso che la donazione di un immobile del soggetto istituito erede, prevista come condizione sospensiva della disposizione testamentaria istitutiva d'erede, giudicata illecita per violazione del principio della libertà di autodeterminazione del donante, potesse convertirsi d'ufficio in un onere o in un legato a carico dell'erede).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8733 del 28 marzo 2023)

7Cass. civ. n. 33719/2022

In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022)

8Cass. civ. n. 28972/2020

La pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cd. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del "numerus clausus" dei diritti reali e della tipicità di essi. Ne consegue che il titolo negoziale che siffatta attribuzione abbia contemplato implica di verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica applicabili, se, al momento di costituzione del condominio, le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, sussistendone i presupposti normativi previsti e, se del caso, attraverso l'applicazione dell'art. 1419 c.c., costituire un diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c. ovvero, ancora se sussistano i presupposti, ex art. 1424 c.c., per la conversione del contratto volto alla creazione del diritto reale di uso esclusivo in contratto avente ad oggetto la concessione di un uso esclusivo e perpetuo (ovviamente "inter partes") di natura obbligatoria. (Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/07/2015).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 28972 del 17 dicembre 2020)

9Cass. civ. n. 22466/2018

In tema di nullità contrattuale, il potere del giudice di rilevarla d'ufficio non può estendersi fino alla conversione del contratto nullo, ostandovi la previsione di cui all'art. 1424 c.c.; è tuttavia ammissibile l'istanza di conversione avanzata dalla parte nella prima difesa utile successiva al rilievo della nullità del titolo posto a fondamento della domanda, essendo detta istanza strettamente consequenziale all'esercizio del potere officioso del giudice. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile l'istanza di conversione in mutuo ipotecario, proposta da una banca per la prima volta in seno all'opposizione allo stato passivo, dopo che il giudice delegato aveva rilevato in sede di verifica la nullità del mutuo fondiario ex art. 38 del d.l.vo n. 385 del 1993).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22466 del 24 settembre 2018)

10Cass. civ. n. 23644/2017

Nel caso in cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità parziale del contratto ne rilevi di ufficio la nullità totale, le parti, all'esito di tale dichiarazione, devono proporre appello per violazione dell' art. 101 c.p.c.; in mancanza, l'accertamento contenuto nella sentenza di nullità totale del contratto è idoneo a produrre l'effetto di un giudicato preclusivo anche con riguardo alla nullità parziale.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 23644 del 10 ottobre 2017)

11Cass. civ. n. 26242/2014

I poteri officiosi di rilevazione di una nullità negoziale non possono estendersi alla rilevazione di una possibile conversione del contratto, ostandovi il dettato dell'art. 1424 cod. civ., - secondo il quale il contratto nullo può, non deve, produrre gli effetti di un contratto diverso - atteso che, altrimenti, si determinerebbe un'inammissibile rilevazione di una diversa efficacia, sia pur ridotta, di quella convenzione negoziale.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 26242 del 12 dicembre 2014)

12Cass. civ. n. 6633/2012

In tema di conversione del contratto nullo, l'accertamento dell'ipotetica volontà dei contraenti deve essere sollecitato dall'una o dall'altra parte, non potendo essere operato di ufficio dal giudice; inoltre, implicando un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, non può essere compiuto in sede di legittimità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6633 del 30 aprile 2012)

13Cass. civ. n. 6004/2008

Per decidere se ricorra la possibilità di conversione del contratto nullo, ai sensi dell'articolo 1424 c.c., deve procedersi ad una duplice indagine, l'una rivolta ad accertare la obiettiva sussistenza di un rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello che dovrebbe sostituirlo e l'altra implicante un apprezzamento di fatto sull'intento negoziale dei contraenti, riservato al giudice di merito, diretta a stabilire se la volontà che indusse le parti a stipulare il contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti del contratto diverso. (Nella fattispecie, riguardante la cessione in uso perpetuo di posti auto all'interno di un condominio, convenuta tra due società di capitali, la S.C. ha ritenuto difettare di motivazione la sentenza di appello, per avere affermato che la durata del diritto d'uso andava ricondotta a quella massima di trent'anni dell'usufrutto a favore di persona giuridica, senza porsi il problema se le parti avessero o meno voluto tale diverso contratto).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6004 del 5 marzo 2008)

14Cass. civ. n. 23145/2006

In tema di conversione del negozio, il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso soltanto quando, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità, sicché il principio sancito dall'art. 1424 c.c. non può operare quando sia stata esclusa l'esistenza di siffatto intento pratico secondario. (Nella specie, è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 1424 c.c.sul rilievo che le parti, avendo verbalmente raggiunto l'accordo per la costituzione della servitù di passaggio, non avevano inteso creare un diritto di natura personale a favore dei soli stipulanti).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23145 del 27 ottobre 2006)

15Cass. civ. n. 13641/2004

L'art. 1424 c.c. sulla conversione dei contratti nulli si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 1324 c.c., anche ai negozi unilaterali, a condizione che l'atto contenga i requisiti di sostanza e di forma dell'atto diverso e che l'atto convertito risponda allo scopo perseguito con quello nullo. Ne consegue che il diniego di rinnovazione della locazioneexart. 29 legge n. 392. del 1978, nullo in relazione alla prima scadenza, ben può convertirsi in una disdetta cosiddetta «semplice» o a regime «libero» (non essendo richiesto che sia motivata) valida per la seconda scadenza contrattuale, recando il contenuto inequivocabile della manifestazione di volontà contraria alla prosecuzione e alla rinnovazione del rapporto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13641 del 22 luglio 2004)

16Cass. civ. n. 8263/1990

La legge, nello stabilire che il contratto nullo possa produrre gli effetti di un contratto diverso, non intende vincolare la volontà delle parti, né comunque presumere che esse vogliano il negozio diverso per il solo fatto che gli effetti di questo non si discostano sostanzialmente da quelli specificamente perseguiti, ma vuole offrire la possibilità di argomentare dalle circostanze del caso e soprattutto dalle finalità perseguite dai contraenti che, se avessero conosciuto la nullità del negozio concluso, avrebbero voluto il diverso negozio; consegue che l'identità dei requisiti di sostanza e di forma tra negozio nullo e quello al quale lo si voglia convertire non esaurisce i requisiti in presenza dei quali la conversione può essere attuata, essendo necessario anche che risulti la manifestazione di volontà delle parti propria del negozio diverso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8263 del 14 agosto 1990)

17Cass. civ. n. 4827/1983

L'applicabilità dell'art. 1424 ,c.c., sulla conversione dei contratti nulli, anche ai negozi unilaterali, in virtù del richiamo di cui al precedente art. 1324, comporta solo la convertibilità di un negozio unilaterale nullo in un altro negozio unilaterale, ma non già quella di un contratto nullo in un negozio unilaterale, esclusa dall'espressa previsione nell'art. 1424 citato della possibilità di conversione del contratto nullo soltanto in un contratto diverso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4827 del 14 luglio 1983)

18Cass. civ. n. 3443/1973

Il giudice non è tenuto ad esaminare d'ufficio la questione della conversione del negozio giuridico nullo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3443 del 20 dicembre 1973)

19Cass. civ. n. 923/1972

La norma dell'art. 1424 c.c. contempla la conversione del negozio nullo sul presupposto implicito della ignoranza di tale nullità, al momento della conclusione del contratto, in quanto prevede che, ove le parti l'avessero in tal momento conosciuta, avrebbero voluto, nel regolamento degli interessi, da esse perseguito, un negozio diverso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 923 del 24 marzo 1972)