Articolo 1470 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

Note

(1) La vendita è un contratto consensuale (1376 c.c.) e traslativo, con il quale, cioè, si attua il trasferimento o la costituzione di un diritto; non è, per sua natura, aleatoria (1469 c.c.). Oggetto del trasferimento possono essere anche beni complessi come, ad esempio, un'eredità (1542 c.c.); il codice prevede, dopo una disciplina generale e valevole per ogni tipo di vendita (1470 ss. c.c.), una serie di norme specifiche a seconda dell'oggetto del contratto (v.1510 ss. c.c.).

(2) Il prezzo è elemento essenziale della fattispecie e, di regola, consiste in una somma di denaro. Esso distingue la fattispecie dalla permuta (1552 c.c.) in cui vengono scambiati due beni. Inoltre, esso non deve essere meramente simbolico, poiché altrimenti si avrebbe una fattispecie definita dai romani come venditanummo unoche, secondo l'inquadramento odierno, costituisce un'ipotesi di donazione (769 c.c.).

Massime giurisprudenziali (21)

1Cass. civ. n. 25768/2024

2Cass. civ. n. 26874/2023

3Cass. civ. n. 24334/2023

4Cass. civ. n. 23604/2023

5Cass. civ. n. 3385/2023

6Cass. civ. n. 17123/2020

7Cass. civ. n. 21940/2018

8Cass. civ. n. 15215/2018

9Cass. civ. n. 7853/2018

10Cass. civ. n. 5935/2018

11Cass. civ. n. 15751/2017

12Cass. civ. n. 1332/2017

13Cass. civ. n. 1761/2012

14Cass. civ. n. 2485/2007

15Cass. civ. n. 8810/2003

16Cass. civ. n. 11256/1999

17Cass. civ. n. 7693/1998

18Cass. civ. n. 9884/1996

19Cass. civ. n. 9144/1993

20Cass. civ. n. 4180/1976

21Cass. civ. n. 2438/1975