Articolo 1471 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieti speciali di comprare

Dispositivo

Note

(1) Non sono ammesse né l'interposizione reale, cioè la rappresentanza (1387 c.c.), né l'interposizione fittizia, cioè l'acquisto mediante simulazione (1414 c.c.).

(2) La "ratio"della norma induce a ritenere che con tale espressione si intenda un potere di disposizione in senso lato, inteso come gestione o controllo del bene a qualsiasi titolo.

(3) Il numero si applica alle figure in vario modo coinvolte nel procedimento di esecuzione (2910 ss. c.c.,474 ss. c.p.c.).

(4) Amministrano beni altrui, per legge, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale sui figli (v.323 c.c.), il tutore e il protutore dell'incapace o dei minori (v.378 c.c.), il curatore dell'emancipato (v.392 c.c.), l'amministratore di sostegno (404 c.c.), il curatore dell'eredità giacente (v.529 c.c.), l'esecutore testamentario (v.703 c.c.), il curatore dello scomparso (v.48 c.c.), l'amministratore dei beni dell'assente (v.50 c.c.). Amministra per atto della pubblica autorità, ad esempio, il custode nominato da un Comune per la vigilanza di un parco locale.

(5) L'art. 1395 del c.c.fa salvo il contratto concluso dal rappresentante (1387 c.c.) in conflitto di interessi se questi lo abbia autorizzato o ne abbia stabilito il contenuto in modo da escludere tale conflitto.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 4149/2019

2Cass. civ. n. 3618/2017

3Cass. civ. n. 2961/1981