Articolo 1476 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligazioni principali del venditore

Dispositivo

Note

(1) La consegna del bene consente all'acquirente di ottenerne la disponibilità materiale. Essa è diversa dal trasferimento del diritto: nei contratti consensuali quest'ultimo avviene con la conclusione del contratto (1376 c.c.) mentre la prima è, appunto, obbligazione del venditore; nei contratti reali, invece, i due momenti coincidono perché tali fattispecie, per definizione, si perfezionano quando al consenso è accompagnata la dazione del bene.La consegna può essere materiale, ad esempio se ha ad oggetto un'automobile; ovvero fittizia, come nel caso ditraditio brevi manu(si pensi al caso del proprietario che vende l'immobile all'inquilino) o dicostituto possessorio(come nell'ipotesi in cui un soggetto vende un immobile che però continua ad occupare in qualità di conduttore).

(2) In tal caso la vendita è obbligatoria in quanto l'effetto traslativo non è immediato (1376 c.c.) ma dal contratto sorge un obbligo per le parti, come accade, ad esempio, in caso di vendita di cosa futura (v.1472 c.c.).

(3) L'evizione (1483 c.c.) si configura quando il proprietario di un bene perde il proprio diritto a causa delle pretese di un terzo. Il vizio (1490 c.c.), invece, è quel difetto del bene che lo rende inservibile rispetto all'uso cui è destinato ovvero che ne diminuisce considerevolmente il valore.

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 20316/2025

2Cass. civ. n. 2330/2025

3Cass. civ. n. 31288/2024

4Cass. civ. n. 25768/2024

5Cass. civ. n. 31434/2023

6Cass. civ. n. 24872/2023

7Cass. civ. n. 11928/2023

8Cass. civ. n. 7182/2023

9Cass. civ. n. 14025/2018

10Cass. civ. n. 7171/2018

11Cass. civ. n. 13793/2017

12Cass. civ. n. 5561/2015

13Cass. civ. n. 14025/2014

14Cass. civ. n. 6893/2014

15Cass. civ. n. 7957/2013