Articolo 1475 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Spese della vendita

Dispositivo

Le spese del contratto divendita [1470] (1) e le altre accessorie (2) sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente [1196].

Note

(1) Si pensi, ad esempio, a quanto è dovuto per la redazione dell'atto pubblico notarile (2699 c.c.).

(2) Ad esempio, le spese fiscali conseguenti alla stipula.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 26874/2019

Al venditore che abbia pagato l'imposta di registro spetta, nei confronti dell'acquirente, l'azione di regresso nella misura determinata dai rapporti interni, qualora egli abbia sostenuto il pagamento di somme certe il cui obbligo di pagamento gravava su tutti, ed in relazione alle quali l'amministrazione finanziaria abbia liberamente scelto di rivolgersi all'uno invece che all'altro obbligato solidale. la decorrenza della prescrizione del diritto di rivalsa va individuata non già nel momento in cui era sorto il diritto del Fisco nei confronti dei debitori solidali, bensì nel momento in cui era sorto il diritto di rivalsa per l'intero del venditore sugli acquirenti, in ragione dell'effettuato pagamento di quanto accertato come dovuto alla amministrazione finanziaria, in relazione alla stipulazione del contratto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26874 del 22 ottobre 2019)

2Cass. civ. n. 3514/2015

L'art. 1475 cod. civ., che pone a carico del compratore, in difetto di specifica pattuizione contraria, le spese accessorie della vendita, riguarda i soli esborsi necessari per la conclusione del contratto, rimanendo lo stesso compratore onerato verso il venditore a pagare dette spese alle persone o agli organi cui siano dovute, ovvero obbligato a rimborsare il venditore ove questi le abbia anticipate, senza che, peraltro, tale onere di pagamento o obbligo di rimborso costituiscano obbligazioni corrispettive della compravendita comprese nel sinallagma, il cui inadempimento possa giustificare la risoluzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3514 del 23 febbraio 2015)

3Cass. civ. n. 8886/2014

Le "spese accessorie" della vendita, che l'art. 1475 cod. civ. pone a carico del compratore, sono quelle necessarie alla conclusione del contratto, non anche quelle relative ad attività prodromiche che non siano in rapporto di strumentalità e causalità rispetto a tale conclusione, sicché la spesa di redazione di un preliminare da parte di un professionista resta a carico del venditore che ne abbia conferito l'incarico.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8886 del 16 aprile 2014)

4Cass. civ. n. 7004/2012

Per "spese del contratto di compravendita", che l'art. 1475 c.c. pone in via generale a carico del compratore, devono intendersi tutte quelle che siano necessarie per la conclusione del contratto e siano, perciò, con questo in stretto rapporto di causalità, efficienza e strumentalità, con la conseguenza che vanno escluse soltanto quelle spese per cui risulti mancante un rapporto causale - anche sotto il profilo della inutilità evidente e della esorbitanza delle stesse - ovvero l'eventuale contrario accordo delle parti. Costituiscono, pertanto, "spese" della compravendita, a carico anche del compratore, ai sensi dell'art. 1475 citato - in quanto strumentalmente compiute per rendere possibile il negozio - gli onorari spettanti ad un professionista per la redazione di una relazione tecnica per il frazionamento e di una planimetria che, costituenti parte integrante dell'atto pubblico di vendita di un immobile, siano state effettuate su incarico del solo venditore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7004 del 8 maggio 2012)

5Cass. civ. n. 14899/2011

La provvigione dovuta al mediatore non rientra tra le spese del contratto di compravendita e nelle altre accessorie che l'art. 1475 c.c. pone, salvo diverso accordo, a carico del compratore, atteso che essa scaturisce non dal contratto in questione ma dal diverso rapporto di mediazione, dal quale solo sorgono in capo al mediatore diritti nei confronti di ciascuna delle parti che ha concluso l'affare per la quota ad essa spettante.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14899 del 6 luglio 2011)

6Cass. civ. n. 5106/1998

Il venditore e l'acquirente sono tenuti in solido nei confronti della amministrazione finanziaria al pagamento dell'imposta di registro, fermo restando l'obbligo del compratore di rivalere il venditore a norma dell'art. 1475 c.c. ove l'amministrazione finanziaria abbia ottenuto quest'ultimo pagamento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5106 del 22 maggio 1998)

7Cass. civ. n. 195/1995

L'obbligo del compratore di pagare l'imposta di registro quale spesa inerente alla vendita, fissato dall'art. 1475 c.c. nel rapporto con l'alienante, si estende alla sopratassa ed alla penalità dovute in caso di mancata registrazione nei termini, per l'indisciplinabilità, nel rapporto interno, degli effetti propri dell'inadempimento contrattuale e di quello fiscale, mentre la solidarietà fra i contraenti sancita dalla legge di registro vale solo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 195 del 5 gennaio 1995)

8Cass. civ. n. 7637/1991

La norma dell'art. 1475 del codice civile la quale dispone che le spese del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente se le parti non abbiano pattuito diversamente, ha carattere supplettivo, in quanto riconosce sul punto l'efficacia primaria della volontà delle parti, e pone una regola valida solo nell'ipotesi in cui questa non risulti manifestata; né dalla detta norma può inferirsi che spetti all'acquirente la scelta del notaio e degli altri professionisti la cui opera sia eventualmente necessaria e neppure l'iniziativa di ogni attività volta alla conclusione del contratto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7637 del 10 luglio 1991)

9Cass. civ. n. 8237/1990

Per «spese del contratto di compravendita», che l'art. 1475 c.c. pone in via generale a carico del compratore, devono intendersi tutte quelle che siano necessarie per la conclusione del contratto e siano, perciò, con questo in stretto rapporto di causalità, efficienza e strumentalità, con la conseguenza che vanno escluse soltanto quelle spese per cui risulti mancante un rapporto causale — anche sotto il profilo della inutilità evidente e della esorbitanza delle stesse — ovvero l'eventuale contrario accordo delle parti. Costituiscono pertanto «spese» della compravendita, a carico anche del compratore, ai sensi dell'art. 1475 cit. — in quanto strumentalmente compiute per rendere possibile il negozio — gli onorari spettanti ad un professionista per la redazione di una relazione tecnica per il frazionamento e di una planimetria che, costituenti parte integrante dell'atto pubblico di vendita di un immobile, siano state effettuate su incarico del solo venditore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8237 del 13 agosto 1990)

10Cass. civ. n. 2260/1976

L'art. 1475 c.c., disciplinando il pagamento delle spese, ivi compreso l'importo dell'imposta di registro, nei rapporti tra venditore e compratore, contiene una norma di diritto privato che non tocca la sfera dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i soggetti passivi dell'imposta, che è propria del diritto tributario; pertanto, per rendere operante l'obbligo assunto da uno dei contraenti, e, quindi, ripetibileex contractula somma pagata dal venditore a titolo di imposta, non è necessario accertare se l'acquirente sia direttamente debitore o responsabile d'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ma è sufficiente che il venditore fosse tenuto a corrispondere quella somma agli uffici fiscali e che tale debito fosse inerente al contratto di compravendita. Ove, poi il venditore paghi un'imposta non dovuta, avendo omesso sia di impugnare l'atto di accertamento notificatogli sia di dame notizia all'acquirente, cosa da porlo in condizione di far valere efficacemente tale illegittimità, siffatto comportamento può dar luogo ad un accertamento di responsabilità nei rapporti interni fra i soggetti privati che incide solo indirettamente sull'onere di ripartizione delle spese di vendita e che deve essere ritualmente richiesto in giudizio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2260 del 16 giugno 1976)