Articolo 1500 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Patto di riscatto

Dispositivo

Note

(1) La norma disciplina un'ipotesi di vendita sottoposta a condizione risolutiva potestativa (1353 c.c.), nella quale al venditore è attribuito un diritto potestativo di riscatto al cui esercizio consegue automaticamente il ritorno del bene nel suo patrimonio, senza necessità di un ulteriore contratto. Ciò distingue la fattispecie in esame dal patto di retrovendita, avente natura obbligatoria e con il quale l'acquirente si impegna a rivendere il bene all'alienante. Il patto di riscatto è anche diverso dalla clausola "in diem addictio"con la quale si stabilisce che la vendita è risolta se, entro un preciso termine, l'alienante reperisce un compratore diverso e migliori condizioni contrattuali.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 27444/2018

2Cass. civ. n. 6144/2016

3Cass. civ. n. 4816/1998

4Cass. civ. n. 7385/1986

5Cass. civ. n. 3843/1983

6Cass. civ. n. 2498/1974