Articolo 1501 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Termini

Dispositivo

Il termine (1) per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita [1470] di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili [732]. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale [173] (2).

Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.

Note

(1) Il termine ha natura decadenziale (v.2694 ss. c.c.) ed inizia a decorrere dal momento in cui si produce l'effetto traslativo (1376,1326 c.c.).

(2) Pertanto, è legittima solo la previsione contrattuale di un termine più breve.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 2338/1974

Ove l'esercizio di un diritto, come per il patto di riscatto previsto dall'art. 1500 c.c., sia sottoposto ad un termine di decadenza, il creditore del titolare che, agendo in via surrogatoria chieda l'accertamento della nullità della rinunzia a tale diritto come mezzo al fine dell'esercizio di esso, è tenuto ad osservare il detto termine e non può contraddittoriamente limitarsi a far valere, da un lato, la nullità della rinunzia del diritto e, dall'altro, l'impossibilità di esercitare il diritto a causa dell'avvenuta rinunzia. Pertanto, una volta che il termine di decadenza per l'esercizio del riscatto sia decorso inutilmente, il creditore in surrogazione non ha più interesse ad ottenere l'accertamento della nullità della rinunzia del diritto di riscatto al fine di esercitare tale diritto, in quanto questo è irrimediabilmente precluso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2338 del 6 agosto 1974)