Articolo 1503 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esercizio del riscatto

Dispositivo

Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spesee di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita [1475] (1).

Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine (2).

Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.

Note

(1) La dichiarazione di riscatto, che è atto unilaterale recettizio (1324,1334,1335 c.c.), deve essere accompagnata dalla consegna delle somme che il venditore deve restituire: quando sono presenti entrambi, si produce l'effetto del riscatto di far rirntrare il bene nel patrimonio dell'alienante.

(2) In tal caso non è più sufficiente la consegna del bene ma è necessaria la vera e propria offerta reale (1209 c.c.).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 177/1984

Mentre l'art. 1503 c.c., in tema di riscatto convenzionale, impone al riscattante di corrispondere, oltre al prezzo, le spese ed ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, l'art. 8, comma sesto, della L. 26 maggio 1965, n. 590, pone a carico del retraente nel riscatto agrario l'onere di rimborsare soltanto il prezzo, e non anche le altre spese per l'acquisto del fondo sostenute dal retrattato. Per queste, il soggetto, cui devono essere poste a carico, va individuato, nella sede propria, in base al principio generalecuius commoda eius incommoda, salvo il correttivo della responsabilità per i danni dovuti alla propria condotta dolosa o colposa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 177 del 10 gennaio 1984)

2Cass. civ. n. 3470/1983

A differenza di quanto è stabilito per l'esercizio del riscatto convenzionale, per il quale è espressamente posto a carico del retraente l'obbligo di corrispondere oltre alle somme liquide dovute per il rimborso del prezzo anche quelle relative alle spese ed a ogni altro pagamento effettivamente fatto per la vendita (art. 1503 c.c.), per il riscatto agrario è posto, invece, a carico del coltivatore l'obbligo di corrispondere il solo prezzo e non anche le menzionate spese accessorie, ivi comprese quelle notarili e di registrazione sostenute dal retrattato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3470 del 19 maggio 1983)

3Cass. civ. n. 2703/1978

Se nel contratto di compravendita con patto di riscatto sia stato simulatamente dichiarato un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito e corrisposto, gli eredi del venditore, per esercitare validamente il diritto di riscatto, devono corrispondere o, comunque, offrire al compratore, nel termine stabilito, il prezzo effettivamente ricevuto, la cui dissimulata pattuizione è quella che ha effetto tra le parti (art. 1414, secondo comma, c.c.). Pertanto essi, qualora facciano offerta del prezzo simulato senza integrarla nel termine suddetto, incorrono nella sanzione della decadenza anche nel caso di ignoranza della simulazione, data l'irrilevanza di tale stato soggettivo in una situazione in cui essi sono subentrati al posto del venditore defunto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2703 del 29 maggio 1978)

4Cass. civ. n. 216/1977

Al fine dell'esercizio del diritto di riscatto da parte del venditore di beni mobili, ai sensi dell'art. 1503 c.c., è valida ed operante una dichiarazione proveniente dal rappresentante senza poteri del venditore medesimo, ove questi, prima della scadenza del termine per il riscatto, abbia ratificato l'atto posto in essere dalfalsus procurator, attraverso un'espressa manifestazione di volontà, ovvero attraverso un comportamento inequivocamente rivolto a farne propri gli effetti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 216 del 17 gennaio 1977)

5Cass. civ. n. 1805/1976

Ai sensi dell'art. 1503 secondo comma c.c., il venditore riscattante, al fine di non decadere dal diritto di riscatto, nel caso di rifiuto del compratore di ricevere le somme dovutegli, deve effettuare offerta reale delle somme medesime, e, pertanto, non anche provvedere successivamente al loro depositoexart. 1210 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1805 del 20 maggio 1976)