Articolo 1504 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

Dispositivo

Note

(1) Si pensi all'ipotesi in cui Tizio vende a Caio un bene riservandosi la facoltà di riscattarlo e Caio, a sua volta, venda a Sempronio, che diviene terzo verso il quale Tizio può esercitare il diritto di riscatto.

(2) Se il contratto ha ad oggetto beni immobili è necessario che il patto sia stato trascritto prima dell'alienazione al terzo (v.2643 ss. c.c.), se, invece, ha ad oggetto beni mobili il patto è opponibile solo se ha data certa anteriore al momento in cui il terzo consegue il possesso in buona fede (v.1155 c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 2192/1990

2Cass. civ. n. 1895/1975