Articolo 1514 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Deposito della cosa venduta

Dispositivo

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla (1), per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito [77], oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale (2) del luogo in cui la consegna doveva essere fatta [1510].

Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito [1210] (3).

Note

(1) Diversamente dalla previsione generale di cui all'art. 1210 del c.c.il deposito, qui, non deve essere preceduto dall'offerta solenne del bene. Inoltre, quando la vendita di bene mobile (1510 c.c.) ha ad oggetto un bene generico (1378 c.c.), il deposito è equiparato all'individuazione.

(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dall'art. 150, D. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).La parola "tribunale" è stata sostituita dalla parola "giudice di pace" dall'art. 27, comma 2, D. lgs. 13 luglio 2017, n. 116.Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

(3) Dalla data di questa comunicazione decorrono i termini di prescrizione (v.2934,2946 c.c.) per agire con le azioni previste dagli artt.1495 e1497 c.c..

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 12017/2004

Il trasferimento delle cose mobili vendute in un locale di pubblico deposito, qualora il compratore non si sia presentato a riceverle, costituisce, a norma dell'art. 1514c.c. art. 1514 - Deposito della cosa venduta c.c., una facoltà del venditore, dal cui mancato esercizio non deriva, al venditore medesimo, alcuna conseguenza pregiudizievole in ordine al diritto di pretendere il corrispettivo dal compratore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12017 del 1 luglio 2004)

2Cass. civ. n. 2059/1980

Il trasferimento delle cose mobili vendute in un locale di pubblico deposito, qualora il compratore non si sia presentato a riceverle, costituisce, a norma dell'art. 1514 c.c., una facoltà del venditore, dal cui mancato esercizio non deriva, al venditore medesimo, alcuna conseguenza pregiudizievole in ordine al diritto di pretendere il corrispettivo dal compratore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2059 del 28 marzo 1980)

3Cass. civ. n. 1108/1980

II procedimento previsto dall'art. 1514 c.c. dev'essere adottato dal venditore soltanto se egli intenda ottenere rapidamente la liberazione dall'obbligazione di consegnare la cosa venduta e pertanto, ove non abbia interesse a detta liberazione, ma preferisca soltanto fare escludere la propria inadempienza, è sufficiente l'offerta da parte sua della propria prestazione a norma degli artt. 1206 e ss. c.c.; pertanto nel caso di mancata liberazione dall'obbligazione di consegnare la cosa venduta per il mancato esperimento del predetto procedimento da parte del venditore resta impregiudicato il giudizio circa la qualità di parte adempiente o inadempiente del venditore medesimo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1108 del 14 febbraio 1980)