Articolo 1514 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Deposito della cosa venduta

Dispositivo

Note

(1) Diversamente dalla previsione generale di cui all'art. 1210 del c.c.il deposito, qui, non deve essere preceduto dall'offerta solenne del bene. Inoltre, quando la vendita di bene mobile (1510 c.c.) ha ad oggetto un bene generico (1378 c.c.), il deposito è equiparato all'individuazione.

(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dall'art. 150, D. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).La parola "tribunale" è stata sostituita dalla parola "giudice di pace" dall'art. 27, comma 2, D. lgs. 13 luglio 2017, n. 116.Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

(3) Dalla data di questa comunicazione decorrono i termini di prescrizione (v.2934,2946 c.c.) per agire con le azioni previste dagli artt.1495 e1497 c.c..

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 12017/2004

2Cass. civ. n. 2059/1980

3Cass. civ. n. 1108/1980