Articolo 1515 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore

Dispositivo

Note

(1) Si tratta della c.d. vendita in danno, modalità con cui si realizza l'esecuzione coattiva avverso il compratore inadempiente nel caso di vendita di beni mobili (1510 c.c.).

(2) L'espressione "o da norme corporative" deve ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

(3) In realtà il legislatore si riferiva ad un commissionario.

(4) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dall'art. 150, D. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha istituito il giudice unico, con decorrenza dal 2 giugno 1999.La parola"tribunale" è stata sostituita dalla parola "giudice di pace" dall'art. 27, comma 2, D. lgs. 13 luglio 2017, n. 116.Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al terzo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

(5) Sia che l'incanto abbia luogo sia che non abbia luogo il venditore deve comunicare la vendita all'acquirente; nella vendita all'incanto, l'avviso deve essere precedente alla vendita; in quella senza incanto, l'avviso è successivo (avviso dell'avvenuta vendita).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 11126/2022

2Cass. civ. n. 31308/2018

3Cass. civ. n. 437/1973